Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME sigNOMEra NOME COGNOME ha proposto quale terza interessata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 21 luglio 2023, del Tribunale di GLYPH 1er GLYPH con la quale rigettava l’appello cautelare, ai sensi dell’art. 322 bis cod.proc.pen., avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme di denaro depositate sul conto corrente a lei intestato, ad esclusione della somma di € 5.800,00 per cui vi era stata restituzione con il provvedimento impugnato.
Deduce la ricorrente, con un unico e complessivo motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il tribunale cautelare confermato il decreto di sequestro preventivo, ex art. 240 bis cod.pen., delle somme di denaro rivenute sul conto corrente a lei intestato sull’erroneo presupposto che si tratti di beni nella disponibilità del marito, condannato per il
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non avendo l’accusa dimostrato l’esistenza di situazione dimostrativa della divergenza tra intestazione formale e reale e con motivazione illogica là dove avrebbe ritenuto la disponibilità in capo al coniuge delle somme di denaro sul rilievo che la COGNOME non aveva dimostrato di avere prodotto reddito e che non vi fosse prova che la COGNOME avesse disponibilità economiche necessaria per l’acquisto delle autovetture /dovendosi ritenere che l’acquisto sia stato operato con risorse provenienti dall’illecita attivi di narcotraffico svolta dal marito ) sicchè anche le somme incassate successivamente a seguito di vendita non possono che mutuare la stessa natura e, quanto ai prestiti dei famigliari, non era allegate nulla a dimostrazione della capacità di effettuare la donazione da parte di costoro.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, COGNOME, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, COGNOME, Rv. 228019).
Si è, infatti, affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quelle dell’indagato dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difens senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge” (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).
Invece, nel caso di terzo interessato a cui i beni sono stati sequestrati e che avrebbe diritto alla restituzione, come nel caso della ricorrente COGNOME NOME, persona terza estranea al reato /contestato al coniuge, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod.proc.pen., costei è portatrice di interessi civilistici, per cui, o a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è
soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Nè per il ter interessato alla restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall’art. 101 c.p.p. richiamano quanto disposto per l’imputato.
Ciò posto, attesa la natura processuale della questione, il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di riesame, rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore dell’AVV_NOTAIO, che tuttavia risulta espressamente conferito per la 014, proposizione del solo atto di appello cautelare avverso Vo i rdinanza della Corte d’appello di Napoli con la quale g;et, a A (A I. era stata rigettata la~titoZibne – dei beni in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 100 comma 3 cod.proc.pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non e’ espressa volontà diversa, volontà che, nel caso di specie è stata espressamente esclusa dal tenore letterale dell’atto, che menziona una sola determinata impugnazione (l’appello cautelare avverso) (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722 – 01).
In conclusione, COGNOME NOME, terza rispetto al reato in materia di violazione legge stupefacenti contestato al coniuge, titolare del conto corrente su cui è stato operato il sequestro delle somme di denaro ai sensi dell’art. 240 bis cod.pen. e di cui ha chiesto la restituzione, avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore per la predisposizione del ricorso per cassazione, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l’inammissibilità dei ricorso.
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l’esame dei motivi proposti. All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di € 3.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 26/01/2024