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Procura speciale terzo interessato: Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società, in qualità di terzo interessato, avverso un’ordinanza di sequestro preventivo. La decisione si fonda sulla mancanza di una valida procura speciale in capo al difensore, come richiesto dall’art. 100 cod. proc. pen. La Corte ha ribadito che per i soggetti con interessi meramente civilistici nel processo penale, la procura deve avere requisiti formali stringenti, tra cui l’autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale, a pena di inammissibilità dell’atto.

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Pubblicato il 22 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Procura Speciale per il Terzo Interessato: la Cassazione fissa paletti invalicabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16966 del 2025, torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: la necessità della procura speciale per il terzo interessato che intenda impugnare un provvedimento. La decisione ribadisce un principio consolidato: per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici all’interno del processo penale, il rispetto dei formalismi procedurali, come quello della procura speciale, è un requisito di ammissibilità non sanabile. Questo articolo analizza la pronuncia, chiarendo la distinzione fondamentale tra la posizione dell’imputato e quella del terzo.

I Fatti di Causa

Una società, agendo come terzo interessato, proponeva ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo sui suoi beni. Il ricorso veniva presentato dal difensore della società. Tuttavia, il Tribunale cautelare dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione originaria a causa di un vizio formale: l’atto di nomina del difensore e la contestuale procura speciale erano privi dell’autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale, come un notaio o un funzionario consolare. La società decideva quindi di ricorrere per Cassazione contro tale decisione, sostenendo la validità del mandato conferito.

La Decisione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando in toto la decisione del Tribunale. I giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa, riaffermando con forza che la disciplina prevista dall’art. 100 del codice di procedura penale per la parte civile e il civilmente obbligato si applica per analogia anche al terzo interessato. Di conseguenza, la sua costituzione in giudizio può avvenire esclusivamente tramite un difensore munito di una procura speciale formalmente ineccepibile. L’assenza di tale requisito rende l’impugnazione, in ogni grado, irrimediabilmente inammissibile.

Le Motivazioni: la procura speciale per il terzo interessato non è una semplice nomina

La Corte ha lungamente argomentato la distinzione tra la posizione del terzo interessato e quella dell’imputato. Quest’ultimo, essendo soggetto all’azione penale, può stare in giudizio personalmente e necessita solo di una semplice nomina di un difensore (art. 96 c.p.p.), il quale lo rappresenta ex lege e ha un diritto di impugnazione autonomo. La procura speciale è richiesta solo per atti “personalissimi”.

Al contrario, il procura speciale per il terzo interessato segue una logica diversa. Egli è portatore di un interesse puramente civilistico (ad esempio, la restituzione di un bene sequestrato) e, per questo, la legge impone un onere di patrocinio più stringente, simile a quello del processo civile. Non può stare in giudizio da solo e deve conferire al difensore uno specifico mandato (procura alle liti) che manifesti chiaramente la volontà di affidargli la tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. La Corte sottolinea che, sebbene non siano richieste “formule sacramentali”, la procura deve contenere tutti gli elementi integrativi richiesti dall’art. 100 c.p.p., tra cui la certezza della sua provenienza, garantita dall’autenticazione della firma.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Le implicazioni pratiche sono significative: qualsiasi terzo (persona fisica o giuridica) che subisca gli effetti di un provvedimento penale, come un sequestro, e intenda opporsi, deve prestare la massima attenzione alla forma del mandato conferito al proprio legale. È indispensabile che la procura speciale sia redatta per lo specifico procedimento e che la firma del legale rappresentante sia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In difetto, qualsiasi iniziativa processuale, sin dalla prima istanza (come il riesame), sarà dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte chiarisce inoltre che, per questa tipologia di vizio, non è applicabile alcun meccanismo di “sanatoria” o di regolarizzazione postuma.

Perché il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore della società, qualificata come terzo interessato, non era munito di una procura speciale valida. Nello specifico, la firma apposta sull’atto di procura non era stata autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale, un requisito formale inderogabile previsto dall’art. 100 del codice di procedura penale.

Qual è la differenza tra la posizione processuale dell’imputato e quella del terzo interessato riguardo alla difesa tecnica?
L’imputato può stare in giudizio personalmente e necessita solo di una nomina fiduciaria del difensore, il quale lo assiste e rappresenta per legge. Il terzo interessato, invece, è portatore di interessi civilistici e non può stare in giudizio da solo; deve necessariamente farsi rappresentare da un difensore munito di una procura speciale, simile alla procura alle liti del processo civile, che lo autorizzi a compiere specifici atti in quel determinato procedimento.

È possibile sanare un difetto della procura speciale del terzo interessato nel corso del procedimento?
No, la sentenza chiarisce che il meccanismo sanante previsto dall’ordinamento (come quello dell’art. 182 c.p.p.) non è applicabile al difetto di procura speciale del terzo interessato. La mancanza di una procura formalmente valida, inclusa l’autenticazione della firma, costituisce una causa di inammissibilità insanabile dell’atto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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