Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Samawy (Iraq) DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la ordinanza in data 10/11/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva in data 05/02/2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. J.76 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 10/11/2023, il Tribunale di Bergamo dichiarava inammissibile, per difetto di valida procura al difensore instante, la richiesta di riesame ex artt. 324, 355, comnna 3, cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, terza interessata, avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero in data 10/10/2023, nell’ambito del procedimento in cui il sunnominato, unitamente a tale COGNOME NOME, risulta indagato per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto appello ex art. 322-bis cod. pro:. pen., trasmesso alla Corte di Cassazione con ordinanza del 20/12/2023 che ha qualificato l’irnpugnazione come ricorso per cassazione.
Nell’atto di gravame, la difesa di NOME COGNOME ha asserito che la procura depositata legittimava la parte a proporre l’innpugnazione essendo stato precisato che l’atto conferiva il potere di proporre “opposizione a sequestro”. In via preliminare si contesta l’omessa individuazione del numero di registro generale di notizia di reato nel sequestro convalidato e, nel merito, si eccepisce la mancanza di specificazione in ordine al tipo di sequestro adottato (preventivo o probatorio) e la mancanza del presupposto del fumus boni juris.
3. Il ricorso è inammissibile.
NOME COGNOME risulta indagato in proprio per il real:o di riciclaggio in relazione al quale ha subito perquisizione personale conclusasi con il sequestro di beni (denaro e titoli) ritenuti corpo del reato predetto, misura eseguita in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria e convalidata dal P.M. Il NOME, inoltre, risulta essere legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE che col patrocinio del difensore ha proposto ricorso avverso il decreto di convalida del sequestro.
Come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, nei confronti della società terza interessata devono trovare applicazione i principi secondo cui la procura speciale al difensore deve contenere la chiara indicazione che l’incarico conferito è necessario alla tutela delle ragioni del soggetto terzo che, sul
presupposto di essere titolare dei beni in sequestro, assuma di essere stato danneggiato dalla misura cautelare reale (cfr., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di Clli all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza).
Nel caso di specie, dalla lettura della procura speciale esibita dal difensore nella procedura di riesame non si ravvisano chiari riferimenti né in ordine al soggetto ricorrente – che in taluni passaggi sembrerebbe coincidere con NOME in proprio – né in ordine all’oggetto specifico del mandato, vale a dire all’esigenza di tutelare le ragioni del soggetto terzo.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 01/03/2024.