Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Scilla il 03/12/1981
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME COGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023 a fini di confisca diretta nei confronti della società e per equivalente nei confronti del legale rappresentante.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME nella suindicata qualità, a mezzo di difensore e procuratore speciale, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 100 e 322 cod.proc.pen.
Espone che erroneamente il Tribunale del riesame di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, proposta nell’interesse del legale rappresentante della società, per difetto di procura speciale allegata all’atto di impugnazione; al contrario, il difensore della terza interessata aveva inviato a mezzo PEC istanza di riesame con allegata nomina del difensore di fiducia anche quale procuratore speciale per la proposizione del riesame avverso il provvedimento ablativo indicato nell’atto di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame dell’atto denominato “procura speciale alle liti” rilasciato in data 29 aprile 2023 da COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE in favore dell’Avv. NOME COGNOME emerge che il predetto, delegava il medesimo legale non solo a “rappresentarmi e difendermi” ma anche “a rappresentare e difendere la società RAGIONE_SOCIALE nel presente procedimento e giudizio di istanza di istanza di riesame, in ogni sua fase e grado, compresi gravami, l’esecbzione e l’eventuale opposizione”.
Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo
interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 – 01).
Alla luce dei suesposti principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dal ricorrente risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all’avv. NOME COGNOME il potere processuale di proporre la richiesta di riesame nell’interesse della società suindicata; sussiste, dunque, la legittimazione a proporre la richiesta di riesame in capo al difensore della terza interessata.
Consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la’ trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art.- 324, comma 5, c.p.p.
Così deciso il 05/12/2023