Procura Speciale Riesame: la Cassazione fa chiarezza sulla validità
Quando si impugna un provvedimento di sequestro, la validità della procura speciale riesame conferita al difensore diventa un elemento cruciale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la sostanza prevale sulla forma. L’assenza di “formule sacramentali” non invalida la procura se la volontà di conferire l’incarico per quello specifico atto è chiara e inequivocabile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di una società. Il legale rappresentante della società, ritenendosi terzo interessato, ha incaricato un avvocato di presentare un’istanza di riesame per ottenere la restituzione dei beni sequestrati.
L’avvocato ha quindi depositato, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l’istanza di riesame allegando l’atto di nomina a difensore di fiducia che conteneva anche una specifica dicitura per conferirgli la procura speciale per l’impugnazione.
Tuttavia, il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che vi fosse un “difetto di procura speciale”. Secondo il Tribunale, il documento non era idoneo a conferire al legale il potere di agire per conto della società in quella specifica sede. Contro questa decisione, il legale rappresentante ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge.
Requisiti della Procura Speciale Riesame: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Salerno. Il punto centrale della controversia era stabilire quali requisiti formali e sostanziali deve possedere una procura speciale riesame per essere considerata valida, specialmente quando è rilasciata dal terzo interessato al provvedimento cautelare.
Il difensore aveva sostenuto che il documento, inviato via PEC, non solo lo nominava difensore di fiducia ma gli conferiva espressamente la procura per proporre l’istanza di riesame avverso quello specifico provvedimento ablativo. La Cassazione, esaminando gli atti, ha dato ragione al ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati nella propria giurisprudenza. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura penale, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, non necessita dell’adozione di “formule sacramentali”.
Ciò che conta è la “chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura”.
Nel caso specifico, l’atto di nomina conteneva l’espressione “espressa procura speciale affinché proponga istanza di riesame avverso il provvedimento ablativo”. Secondo gli Ermellini, questa dicitura era “pienamente idonea” a conferire all’avvocato il potere processuale necessario. Il documento identificava chiaramente:
1. Il soggetto che conferiva la procura (il legale rappresentante della società).
2. Il professionista incaricato (l’avvocato).
3. L’atto specifico da compiere (proporre istanza di riesame).
4. Il provvedimento da impugnare (il decreto di sequestro del 14.03.2023).
Di conseguenza, la legittimazione del difensore a proporre la richiesta di riesame sussisteva pienamente.
Le Conclusioni
Con questa sentenza, la Cassazione ribadisce un principio di pragmatismo giuridico: la volontà delle parti, quando espressa in modo chiaro e inequivocabile, deve prevalere su un eccessivo formalismo. Per la validità di una procura speciale riesame, non è richiesta una formula rigida, ma è sufficiente che dall’atto emerga senza dubbi l’intenzione di delegare un preciso compito difensivo per una specifica procedura. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, che dovrà finalmente esaminare nel merito la richiesta di riesame.
Quali sono i requisiti minimi per una procura speciale riesame valida?
Secondo la Corte di Cassazione, una procura speciale per il riesame è valida se contiene la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese in quella specifica procedura, senza che siano necessarie formule sacramentali.
Un atto di nomina a difensore di fiducia può contenere anche la procura speciale?
Sì, un unico documento può contenere sia la nomina del difensore di fiducia sia la procura speciale per un atto specifico, a condizione che conferisca esplicitamente al legale il potere di compiere quell’atto, come proporre istanza di riesame avverso un determinato provvedimento.
Cosa succede se un Tribunale del Riesame dichiara erroneamente inammissibile un’istanza per difetto di procura?
La parte interessata può proporre ricorso per Cassazione. Se la Corte Suprema ritiene fondato il ricorso, può annullare l’ordinanza di inammissibilità e ordinare la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale affinché proceda con l’esame nel merito dell’istanza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il 29/07/1974
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto · Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all’art. comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Olteanu COGNOME, nella suindicata qualità, a mezzo di difensore e procuratore speciale, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 100 e 322 cod.proc.pen.
Espone che erroneamente il Tribunale del riesame di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame per difetto di Procura speciale allegata all’atto di impugnazione; il difensore, infatti, aveva inviato a mezzo PEC istanza di riesame con allegata nomina del difensore di fiducia anche quale procuratore speciale per la proposizione del riesame avverso il provvedimento ablativo indicato nell’atto di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame dell’atto di nomina a difensore di fiducia rilasciato in data 18 maggio 2023 da COGNOME in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE in favore dell’Avv. NOME COGNOME emerge che questi, “destinatario del provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania dott. COGNOME il 14.3.2023 nel procedimento in oggetto e notificato alla predetta società interessata alla restituzione della somma oggetto di sequestro”, non solo nominava difensore di fiducia il predetto legale ma conferiva al medesimo “espressa procura speciale affinchè proponga istanza di riesame avverso il provvedimento ablativo”.
Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato
professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 – 01).
Alla luce dei suesposti principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dal ricorrente risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all’avv. NOME COGNOME il potere processuale di proporre la richiesta di riesame nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE sussiste, dunque, la legittimazione a proporre la richiesta di riesame in capo al difensore della terza interessata.
Consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, cprnma 5, c.p.p. Così deciso il 05/12/2023