Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO · Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all’art. comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, nella suindicata qualità, a mezzo di difensore e procuratore speciale, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 100 e 322 cod.proc.pen.
Espone che erroneamente il Tribunale del riesame di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame per difetto di Procura speciale allegata all’atto di impugnazione; il difensore, infatti, aveva inviato a mezzo PEC istanza di riesame con allegata nomina del difensore di fiducia anche quale procuratore speciale per la proposizione del riesame avverso il provvedimento ablativo indicato nell’atto di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame dell’atto di nomina a difensore di fiducia rilasciato in data 18 maggio 2023 da NOME, in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, in favore dell’AVV_NOTAIO, emerge che questi, “destinatario del provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO il 14.3.2023 nel procedimento in oggetto e notificato alla predetta società interessata alla restituzione della somma oggetto di sequestro”, non solo nominava difensore di fiducia il predetto legale ma conferiva al medesimo “espressa procura speciale affinchè proponga istanza di riesame avverso il provvedimento ablativo”.
Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato
professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 – 01).
Alla luce dei suesposti principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dal ricorrente risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all’AVV_NOTAIO il potere processuale di proporre la richiesta di riesame nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE; sussiste, dunque, la legittimazione a proporre la richiesta di riesame in capo al difensore della terza interessata.
Consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, cprnma 5, c.p.p. Così deciso il 05/12/2023