Procura Speciale: L’Elemento Chiave per il Ricorso della Persona Offesa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della procura speciale per la validità del ricorso presentato nell’interesse della persona offesa. Senza questo requisito formale, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Percorso a Ostacoli
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un Tribunale di rigettare un reclamo avverso il rigetto di un’opposizione all’archiviazione, presentata dalla persona offesa in un procedimento penale. Il difensore della parte offesa decideva quindi di impugnare tale provvedimento presentando un ricorso per cassazione.
Successivamente, la persona offesa apprendeva che il suo ricorso era stato definito con una sentenza che lo dichiarava inammissibile. Sostenendo di non aver mai ricevuto, né lui né il suo precedente difensore, alcuna notifica relativa al procedimento (come il decreto di fissazione dell’udienza o la decisione finale), presentava una nuova istanza alla Corte, chiedendo di essere rimesso in termini o, in alternativa, l’annullamento della sentenza. La tesi difensiva si fondava su una presunta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La Decisione della Corte e la mancanza della procura speciale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questa seconda istanza. Il punto centrale della decisione non riguarda la presunta mancata notifica, ma il motivo originario per cui il primo ricorso era stato respinto. La Corte ha infatti rilevato che il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché il difensore della persona offesa era privo di procura speciale.
Questo vizio di legittimazione è considerato così grave da attivare una procedura semplificata, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Tale procedura consente alla Corte di definire il ricorso senza le formalità di un’udienza pubblica, e di conseguenza, senza l’obbligo di inviare notifiche alle parti.
Le Motivazioni: Nessuna Violazione del Diritto di Difesa
Il cuore delle motivazioni della Corte risiede proprio nella natura del vizio originario. L’assenza della procura speciale non è una mera irregolarità, ma un difetto di legittimazione che impedisce al difensore di rappresentare validamente la persona offesa in quella specifica sede. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata correttamente dichiarata secondo una procedura che non prevede contraddittorio.
La Corte ha stabilito che, non essendo dovuta alcuna notificazione o avviso, non può esservi stata alcuna violazione del diritto di difesa. Se la legge non impone un adempimento, la sua omissione non può costituire un vizio procedurale. Pertanto, la richiesta di restituzione nel termine è stata ritenuta improponibile, poiché mancavano i presupposti legali per accoglierla, ovvero la prova di non aver potuto rispettare un termine per caso fortuito o forza maggiore derivante da un’illegittima omissione della cancelleria.
Le Conclusioni: L’Importanza dei Requisiti Formali
Questa ordinanza offre un importante monito sull’importanza inderogabile dei requisiti formali nel processo penale. La procura speciale non è una semplice formalità, ma l’atto che conferisce al difensore il potere di agire. Per la persona offesa, assicurarsi che il proprio legale sia munito di tale procura per atti specifici come il ricorso per cassazione è essenziale per evitare una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame del merito. La decisione conferma che il sistema processuale prevede meccanismi di efficienza che, in presenza di vizi palesi come questo, permettono di definire rapidamente i procedimenti, senza che ciò leda i diritti delle parti, poiché è onere della parte stessa assicurarsi di aver validamente instaurato il rapporto processuale.
Per quale motivo il ricorso per cassazione della persona offesa è stato inizialmente dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha proposto era privo di procura speciale, un requisito essenziale che lo legittimava a impugnare per conto della persona offesa.
Perché la Corte ha ritenuto che non ci fosse stata una violazione del diritto di difesa nonostante la mancata notifica degli atti?
La Corte ha spiegato che, quando un ricorso è inammissibile per un difetto di legittimazione (come l’assenza di procura speciale), la legge consente di definirlo con una procedura semplificata che non prevede alcuna formalità, inclusa la notifica di avvisi alle parti. Non essendo dovuta alcuna notifica, la sua assenza non costituisce una violazione del diritto di difesa.
Quali sono state le conseguenze finali per il ricorrente?
L’istanza di restituzione nel termine è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 42309 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sull’istanza proposta da COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 della Corte di cassazione
letti gli atti, l’istanza e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, persona offesa nel procedimento penale RG n.11114/2020, premette: a) di aver proposto in data 7 novembre 2023 ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 23 ottobre 2023 con il quale il giudice del Tribunale di Genova aveva respinto il reclamo proposto avverso il rigetto dell’opposizione all’archiviazione presentata al GIP del medesimo Tribunale; b) di aver appreso solo in data 21 giugno 2024, tramite il proprio assistito, della definizione del ricorso con sentenza, emessa il 19 gennaio 2024 dalla Seconda Sezione di questa Corte, senza che il suo assistito avesse ricevuto notifiche presso il precedente difensore, ove aveva mantenuto il
domicilio, del decreto di fissazione dell’udienza, del parere della Procura Ge e della decisione; ravvisata, pertanto, la violazione del diritto di di contraddittorio chiede di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. o comunque, l’annullamento della sentenza indicata;
ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza i motivi proposti, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nel procedimento con il quale questa Corte ha definito, senza formalità di procedura, il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Genova rigettava il reclamo proposto avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del medesimo Tribunale perché proposto dal difensore della persona offesa privo di procura speciale;
ritenuto che correttamente è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l’art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, sicché alcun avviso o notificazione er dovuta;
ritenuta, conseguentemente, improponibile la richiesta di restituzione nel termine, non ricorrendone i presupposti;
ritenuto, pertanto, che l’istanza va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in cinquecento euro;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 8 ottobre 2024