Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40448 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato a L’AQUILA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2022 del GIUDICE DI PACE di VELLETRI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GdP competente; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Velletri ha dichiarato l’estinzione per remissione tacita di querela del reato di cui all’art. 612 cod. pen. ascritto a NOME COGNOME NOME.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’AVV_NOTAIO nella veste di difensore della persona offesa NOME COGNOME.
Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell’atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell’art. 154 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall’imputato soltanto se questi sia munito di procura speciale (Sez. 4, n. 6364 del 14/05/1997, COGNOME, Rv. 208223; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, COGNOME, Rv. 245429; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258719).
Nella specie agli atti risulta solo una nomina a difensore di fiducia da parte di NOME COGNOME a favore dell’AVV_NOTAIO, priva, però, del conferimento di procura speciale.
Del resto, nel ricorso, l’AVV_NOTAIO si dichiara difensore della persona offesa e non anche procuratore speciale, né allega al ricorso la procura speciale in ipotesi conferitagli.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le ragioni della inammissibilità inducono a sollevare il ricorrente dalla condanna al versamento di una ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/09/2023