Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46228 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LAZHE ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 04/06/2023 la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza n.1763/17 del Tribunale di Trieste, emessa il 21/12/2017, irrevocabile il 12/09/2018, proposta nell’interesse del cittadino albanese NOME COGNOME, sul presupposto della mancata conoscenza del processo di primo grado a causa della notificazione in lingua italiana, non compresa, di tutti gli atti (dall’avviso dell’udienza prelimina all’ordine di esecuzione della condanna), senza traduzione.
Secondo la corte territoriale, dall’istruttoria documentale espletata (acquisizione del fascicolo dell’esecuzione, delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare), era emerso che il COGNOME conosceva la lingua italiana e che, comunque, egli era stato arrestato per l’esecuzione della condanna mentre si trovava in Spagna, in base a mandato di arresto europeo, il 22 novembre 2022,
previa informazione – obbligatoria per legge – del contenuto dell’atto, con la conseguenza che l’istanza di rescissione doveva considerarsi tardiva, perché proposta il giorno 1 marzo 2023, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all’art 629-bis cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento della corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, eccependo il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale (art.629-bis cod. proc. pen.), in quanto per il condannato detenuto all’estero i dati formali contenuti nel MAE non consentivano un’adeguata conoscenza del processo, avvenuta solo dopo il trasferimento nello Stato, sì che il dies a quo per il rimedio restitutorio doveva essere individuato nel giorno della consegna del soggetto all’Italia, il 31 gennaio 2023, data di notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Trieste; interpretazione in linea di continuità con quanto previsto dall’abrogato art. 175, comma 2 cod. proc. pen. in tema di restituzione in termini.
Con motivi nuovi del 17 luglio 2023, altro difensore di fiducia del ricorrente ha ulteriormente precisato le ragioni dell’erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla decorrenza del dies a quo nell’ipotesi di rescissione del giudicato.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l’impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell’interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
Già nel vigore dell’art. 625-ter cod. proc. pen. la Cassazione ha precisato che la norma è di stretta interpretazione, preclusiva dell’applicabilità dell’art. 571 comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell’imputato a proporre impugnazione nell’interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n.14058 del 16/02/2016 – dep. 07/04/2016 – Rv. 266552).
L’attuale formulazione dell’art. 629-bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3. Quanto all’impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l’art. 629-bis rinvia all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istit che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 – dep. 02/05/2019 – Rv. 276080, in motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione
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ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell’imputato non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già condannato; in termini, sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480).
Dall’esame degli atti si rileva che il COGNOME con atto del 10 febbraio ha nominato l’AVV_NOTAIO del foro di Torino quale difensore di fiduci e procuratore speciale “al fine di presentare istanza ex art. 629-bis cod. proc. dinanzi alla Corte di Appello di Torino mentre non risulta nel fascicolo process alcuna procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione, se possibilità di estensione degli effetti della nomina, come puntualizzato dal giu di legittimità (sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep.2021, Preda, Rv. 2805 secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricors cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal sostituto del difenso fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione d istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.); il peraltro, risulta proposto dall’AVV_NOTAIO in qualità di difensore, s menzione della procura speciale, non allegata all’atto di impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
La ylesidente
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore