Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 78 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 78 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 19/11/2025 R.G.N. 28360/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la ordinanza del 22/07/2025 della Corte di appello di Milano
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 22 luglio 2025 la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di rapina, emessa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2019.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge processuale e vizio della motivazione.
Dagli atti del processo conclusosi con la suddetta sentenza risulta che vi fu incertezza sulla individuazione del difensore d’ufficio dell’imputato, difeso di fatto da un legale (l’AVV_NOTAIO) il cui incarico cessò prima della pronuncia della sentenza in ragione della nomina di un nuovo difensore d’ufficio (l’AVV_NOTAIO), il quale ‘nulla sapeva del procedimento’ e non impugnò la sentenza.
Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto da un difensore privo della procura speciale per proporre ricorso per cassazione.
L’art. 629bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, del codice di rito.
Quanto all’impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l’art. 629bis rinvia all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, per la proposizione sia della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (vds., ad es., Sez. 3, n.
18016 del 08/01/2019, NOME COGNOME, Rv. 276080 – 01).
Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual Ł quello previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen., hanno statuito che «Ł inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264048 – 01). Va ribadito, pertanto, che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen., Ł inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata (cfr. Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280534 – 01 nonchØ Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279480 – 01; da ultimo vds. Sez. 2, n. 27182 del 06/06/2025, COGNOME, non mass.).
5.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME