Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Tortorici, in persona del suo legale rappresentante NOME avverso l’ordinanza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME‘, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di fiducia di NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale di Messina con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, è stato disposto il sequestro preventivo della predetta società – sequestro rigettato dal Giudice per le indagini preliminari per mancanza di prova della sua attuale operatività quale strumento di reimpiego di “titoli tossici” – in relazione ai reati di cui ai capi 37, 38, 39 della incolpazione provvisori
Deducono tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla errata interpretazione dell’art. 9 d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 e dell’art. 7 de contratto di vendita con patto di riservato dominio tra NOME e NOME COGNOME.
Sostiene la ricorrente che l’ordinanza impugnata nel valutare la sussistenza del fumus, ha erroneamente ritenute la “tossicità” dei titoli ceduti dalla società RAGIONE_SOCIALE sul presupposto della fittizietà del contratto di affitto intercorso tra NOME COGNOME e la predetta società. Si rileva, infatti, che l’art. 9 d.lgs. n. 114 del 1948 prevede sol una decadenza dal beneficio fiscale in caso di mancato rispetto del vincolo quinquennale di alienazione del fondo o di cessazione dalla sua coltivazione diretta. L’acquirente con patto di riservato dominio, decorsi cinque anni dall’acquisto – da riferire in tesi difensiva al momento della stipula del contratto e non a quello del pagamento di tutte le rate – può, dunque, cessare dal coltivare direttamente il fondo e concederlo in affitto a terzi. Ciò trova conferma nell’art. 6 del contratto d compravendita in base al quale, trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, la parte acquirente che sia in regola con il pagamento di tutte le rate di prezzo e abbia pagato a tutte le somme dovute ad RAGIONE_SOCIALE anche per altra causa, può effettuare il riscatto anticipato e alienare il fondo.
1.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE fosse consapevole della falsità dei contratti allegati e della loro natura fraudolenta.
A sostegno della censura, si richiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-116/20 del 7/4/2022, in tema di regimi di sostegno diretto agii agricoltori, nonché il regolamento dell’Unione Europea n. 1782 del 2003.
Si aggiunge, inoltre, che l’ordinanza ha omesso di considerare che la società RAGIONE_SOCIALE deteneva altri fondi in affitto, la cui validità non è stata contestata, e c in relazione a detti fondi la stessa ha conseguito altri titoli p.a.c. (politiche agri comunitarie).
1.3. Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione ai presupposti del fumus e del periculum in mora. Si rileva, al riguardo, che il sequestro preventivo dei “titoli tossici” ha sostanzialmente esaurito la finalità impeditiva della misura: l’impresa, infatti, non potrebbe utilizzare i titoli già sottoposti a sequestro e, trattandosi di un impresa costituita lecitamente, deve escludersi la “potenzialità criminosa” della sua disponibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere rilevata d’ufficio la carenza di procura speciale conferita dalla società ricorrente. La questione, peraltro, è stata sottoposta alle parti nel corso della discussione orale, ma il difensore si è limitato a escludere la necessità della procura speciale in ragione della forma giuridica della società ricorrente.
1.1. Ritiene il Collegio che tale affermazione difensiva è giuridicamente errata.
Va, in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440) riconosce al terzo interessato che agisce a tutela dei propri diritti, una posizione processuale analoga a quella della parte civile o che comunque fruisce in via analogica, dei principi dettati, in tema di rappresentanza, per tale parte dall’art. 100 cod. proc. pen.
Tale disposizione prevede espressamente, senza alcun riferimento alla forma giuridica dell’ente interessato, che le parti private stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale.
Conseguentemente, si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep.2018, Fazzari, Rv. 273505). Si tratta di un principio di diritto che, peraltro, muove dall’analoga affermazione delle Sezioni Unite in materia di giudizio di prevenzione (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).
1.2. Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva (presente nella fattispecie in esame) e procura speciale, si è condivisibilmente osservato (Sez. 5, n. 25478 del 15/5/2014, COGNOME, in motivazione) che mentre la nomina difensiva costituisce un semplice negozio unilaterale di investitura del difensore del potere di
rappresentare la parte in giudizio (nomina che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia), la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. consiste, invece, in uno specifico mandato con il quale il professionista viene incaricato di svolgere determinati atti in favore della parte in relazione a un determinato procedimento.
Peraltro, non essendo richieste specifiche formule sacramentali, l’individuazione della natura dell’atto è strettamente correlata al suo contenuto, cosicché la nomina difensiva potrà valere anche come procura speciale qualora contenga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (così, da ultimo, Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668).
1.3. Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che agli atti risulta depositato esclusivamente il mandato difensivo conferito dal legale rappresentante della società ricorrente senza, tuttavia, alcun riferimento specifico al conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza impugnata.
Deve, dunque, dichiararsi Vinammissibilità del ricorso in quanto proposto dal difensore della società senza essere munito di procura speciale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preisidente