Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lonigo in data 01/11/1970
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza del 4 aprile 2025, la Corte d’appello di Milano ha respinto, ritenendola manifestamente infondata, l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., proposta dal difensore dell’imputato COGNOME COGNOME Nel ricorso, articolato in un unico motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161, 179 e 420-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte abbia erroneamente ritenuto regolare la notificazione del decreto di rinvio a giudizio effettuata con le modalità della compiuta giacenza (art. 157, comma 8, cod. proc. pen.), nonostante la certificata assenza temporanea del destinatario.
Secondo il ricorrente, la notificazione avrebbe dovuto seguire le forme previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e la sua nullità avrebbe inficiato la successiva dichiarazione di assenza dell’imputato, determinando l’inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato.
2.11 ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, non munito di procura speciale rilasciata dall’interessata per la proposizione dell’impugnazione.
Questa Corte ha già affermato che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto dal difensore del condannato è inammissibile se privo di procura speciale autenticata, in virtù del rinvio all’art. 640 cod. proc. pen. in materia di revisione, che impone tale requisito (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480).
L’art. 629-bis cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta debba essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata ai sensi dell’art. 583, comma 3.
Quanto all’impugnazione del provvedimento della Corte d’appello, il rinvio all’art. 640 cod. proc. pen. comporta l’applicazione delle stesse condizioni di legittimazione previste per la revisione, sia dinanzi alla Corte territoriale sia in sede di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276080-01).
È inoltre pacifico che anche in materia di revisione l’istanza proposta dal difensore privo di procura speciale è inammissibile, poiché l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. riconosce la legittimazione all’impugnazione solo al difensore dell’imputato e non del condannato, in ragione del carattere personale della richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276223).
3. Nè può ritenersi che le modifiche apportate all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 abbiano inciso sulla natura personale dell’istanza di rescissione del giudicato, né che abbiano eliminato il requisito della procura speciale, posto che la riforma ha mirato a garantire un livello adeguato di professionalità nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272011), senza alterare il carattere straordinario e personale degli istituti di revisione e rescissione (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba Rv. 259990).
4.Come noto l’art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dalla stessa legge, stabilisce che la richiesta debba essere presentata personalmente o da un difensore munito di procura speciale autenticata ex art. 583, comma 3, entro trenta giorni dalla conoscenza del procedimento. Anche in caso di nomina contestuale del difensore, questi non può proporre autonomamente ricorso per cassazione senza procura speciale, data la natura personale dell’istanza.
Ciò, tuttavia, non implica che l’interessato possa proporre personalmente il ricorso avverso il rigetto dell’istanza. La disciplina richiamata riguarda la
legittimazione all’impugnazione, non le modalità di proposizione. Come chiarito da Sez. U, n. 8914/2017, l’art. 613 cod. proc. pen. regola le modalità soggettive
di redazione e sottoscrizione del ricorso, imponendo che sia firmato da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. L’art. 571, comma 3,
cod. proc. pen. esclude che l’imputato possa proporre personalmente il ricorso, distinguendo tra legittimazione e modalità di esercizio.
5.Calando i citati principi alla fattispecie in esame va osservato che :NOME
COGNOME difensore di fiducia redattore del ricorso, ha sottoscritto la richiesta di rescissione del giudicato e ha allegato alla stessa un atto di nomina, con
conferimento di procura speciale, sottoscritto dal condannato. La firma di costui risulta autenticata ma la procura speciale ha ad oggetto solo la presentazione
dell’istanza di rescissione, mentre non si fa alcuna menzione all’eventuale impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte di appello.
Nella specie, allora, non può ritenersi che il difensore, procuratore speciale nominato dal condannato solo per presentare l’istanza di rescissione, sia “legittimato” a presentare ricorso per cassazione.
6. Alla pronunzia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente