Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37381 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37381 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Fuscaldo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2025 del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di dissequestro depositata nell’interesse di COGNOME NOME, terza interessata, nel procedimento penale svoltosi a carico della di lei figlia, COGNOME NOME, e di altri, oramai definito con sentenza irrevocabile emessa il 27 giugno 2023 dallo stesso Tribunale di Roma in composizione collegiale: pronuncia che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione di tutti i reati oggetto di imputazione, salvo per un capo per il quale gli imputati erano stati assolti perché il fatto non sussiste. In particolare, la COGNOME aveva sostenuto di avere diritto alla restituzione di alcuni gioielli che, formalmente in sequestro in quel procedimento,
erano stati sottoposti a vincolo in relazione ad altre imputazioni che, a seguito di uno “stralcio”, avevano costituito oggetto di altro procedimento penale.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, quale unico motivo, l’illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 262, comma 4, cod. proc. pen. La ricorrente si è doluta di una serie di errori asseritamente commessi dal Tribunale di Roma nella lettura delle carte processuali e nella ricostruzione dei relativi avvenimenti procedimentali.
Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di COGNOME NOME, terza interessata, in assenza di una procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen.
Ed invero, il ricorso è stato proposto dall’AVV_NOTAIO quale mero difensore della ricorrente e al ricorso risulta allegato un atto di nomina a patrocinatore di fiducia datato 24 febbraio 2024 (contestuale all’istanza di restituzione depositata al Tribunale di Roma) con il quale, senza alcun conferimento di una formale procura speciale, era stato conferito esclusivamente un mandato difensivo a richiedere “il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati il 07.07.2003 da personale della Questura di Roma”. Non è, invece, allegata al ricorso (né ve né traccia nel fascicolo) la necessaria procura speciale.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale la regola secondo cui il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28710 del 26/05/2022; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; cfr. anche Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, COGNOME e a., Rv. 260894): sicché deve farsi conseguente applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che neghi la restituzione di beni in sequestro proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del
03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/10/2025