Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA GLYPH
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sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso la ordinanza in data 26.10.2023 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26.10.2023 il Tribunale di Bologna ha confermato il decreto di sequestro preventivo di taluni automezzi utilizzati per il trasporto d sostanze stupefacenti ritenuti nella diretta disponibilità di COGNOME NOME, nei confron del quale era stata già disposta la misura cautelare della custodia in carcere stante i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e di reato fine concernente l’esportazione di una partita di 21 Kg di cocaina nel regno Unito, rigettando la richiesta di restituzione di detti beni proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, che sosteneva trattarsi di mezzi nella sua titolarità in quanto ad essa intestati. A
fondamento del diniego il Tribunale adito ha ritenuto che la società istante altro non fosse che una copertura dei traffici internazionali di cocaina svolti dal sodalizio criminoso, direttamente riconducibili al COGNOME, proprietario della maggioranza RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione, e ad altri sodali del pari coinvolti nella gestione della medesima società.
Avverso il suddetto provvedimento la RAGIONE_SOCIALE, qualificatasi terza estranea al reato, ha proposto, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali contesta, invocando il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale, la ritenuta riconducibilità dei mezzi di trasporto all’indagat trattandosi di veicoli nella titolarità della società (primo motivo), nonché l’omesso esame ed il conseguente travisamento della prova della documentazione bancaria prodotta a sostegno della non strumentalità della RAGIONE_SOCIALE rispetto alle condotte delittuose contestate al COGNOME (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile.
L’impugnativa in esame risulta essere stata proposta dall’AVV_NOTAIO, nominato quale proprio sostituto processuale dall’AVV_NOTAIO, al fine di interporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Bologna ha confermato il sequestro preventivo, rigettando la richiesta di restituzione dei veicoli attinti dalla misura cautelare reale svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, all’AVV_NOTAIO, ancorché designato proprio difensore di fiducia e procuratore speciale dal legale rappresentante della società per proporre “riesame e/o istanze di dissequestro avverso il provvedimento di sequestro” emesso dal Gip del tribunale di Bologna in data 16.9.2023, non risulta essere stata conferita alcuna procura speciale per la proposizione del ricorso innanzi a questa Corte avverso l’ordinanza con esso impugnata, resa dal Tribunale di Bologna in data 26.10.2023, avuto riguardo all’ “atto di nomina di difensore di fiducia et procura speciale” allegato alla richiesta di riesame innanzi al Tribunale felsineo del 24.7.2023 e all’ “atto di nomina di sostituto processuale per la redazione del ricorso per cassazione” redatto dall’AVV_NOTAIO in data 18.11.2023 ed allegato in calce al presente ricorso.
In assenza di ulteriori atti all’interno del fascicolo processuale deve esclu in applicazione del principio “delegatus delegare non potest plus juris quam ipse habet”, che l’AVV_NOTAIO, privo di alcuna procura speciale, fosse abilitato alla nomina dell’AVV_NOTAIO per la proposizione della presente impugnativa che deve conseguentemente ritenersi formulata da soggetto carente della necessaria legittimazione.
Essendo la società RAGIONE_SOCIALE, in quanto proprietaria dei veicoli sottoposti a sequestro, portatrice di un interesse meramente civilistico, qual è quello della loro restituzione, trova applicazione, trattandosi di un terzo interessato, la regola di cui all’art. 100 cod. proc. pen. secondo cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, il terzo ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., a differenza di quanto previsto p l’indagato o per l’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale stanno in giudizio nella persona del difensore che rappresentandoli ex lege è automaticamente titolare, per effetto della sua nomina, del diritto all’impugnazione nell’interesse dei propri assistiti, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”.
Per contro, la procura speciale è costituita dall’incarico conferito ad un determinato professionista in relazione ad un determinato procedimento, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere in favore del mandante la sua opera professionale, il contenuto della quale è quello specificato nella procura stessa, tanto che non è automaticamente estensibile, salvo manifestazione di volontà diversa, a gradi del giudizio diversi da quello per il quale è stata conferita. Nella specie, al di là della presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100 comma 3 cod. proc. pen., il mandato conferito dalla legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO risulta essere stato espressamente circoscritto alla proposizione dell’istanza di riesame o di dissequestro, senza alcuna estensione ai successivi gradi di giudizio.
Segue all’esito del ricorso, non sussistendo elementi per ritenere che “la parte lo abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso in data 1.2.2024