Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata il 14/05/1981 a NAPOLI avverso l ‘ordinanz a in data 14/11/2024 del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME impugna l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’appello presentato avverso l’ordinanza in data 16/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’istanza di restituzione dell’autovettura LAND ROVER, sott oposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella disponibilità del marito COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 416bis cod. pen. e 648ter cod. pen.
Deduce, con formale motivo unico, violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.
e agli artt. 240, 240bis , 648bis e 648quater cod. pen. in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti .
La ricorrente denuncia l ‘inadeguatezza della motivazione in relazione al fumus commissi delicti, mancando la verifica «di un concreto quadro indiziario», non potendo il giudice limitarsi all ‘esame della correttezza della qualificazione giuridica.
Osserva che mancano elementi concreti dai quali desumere che la somma versata sul conto corrente di COGNOME Vincenzo fosse, anche in parte, riconducibile a COGNOME, mancando ogni elemento utile a provare la simulazione dell’atto negoziale.
Denuncia l’omessa motivazione circa la possibi lità di configurare il reato di cui all’art. 648 -bis cod. pen., mancando anche la prova del reato presupposto.
Aggiunge che la motivazione risulta apodittica nella parte in cui esclude che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto acquistare l’autovettura , pur in presenza di una somma sufficiente a pagare il prezzo, così come sarebbe residuata in esito al sequestro di 140.000,00 euro disposto nei confronti di COGNOME NOME.
Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il reato e la LAND ROVER in sequestro e la omessa valutazione delle s.i.t. rese dal venditore dell’autovettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale.
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto dall’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME terza interessata e non indagata nel procedimento a carico del marito NOME COGNOME nell’ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo oggetto dell’odierna impugnazione.
Per quel che risulta dalla lettura del ricorso, sia nell’epigrafe, sia nell’indice degli allegati, non si fa menzione di un eventuale mandato a ricorrere conferito dall’interessata all’Avvocato ricorrente; né allo stesso ricorso risulta allegata la procura alle liti prevista dall’art. 83 cod. proc. civ., né detta procura è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità.
Attesa la natura processuale della questione, infatti, il Collegio ha ritenuto di dover consultare il contenuto del fascicolo, rinvenendo al suo interno un atto di procura in favore dell’Avvocato NOME COGNOME ossia in favore di altro difensore e con la quale (per di più) veniva conferito il mandato al compimento di molteplici attività processuali, tra le quali non era espressamente contemplata quella di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione presa dal tribunale del riesame sull’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata dalla già menzionata COGNOME.
Da quanto rilevato discende l’inammissibilità del ricorso, in quanto sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale, così come previsto dall’art. 100 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, ove non sia munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento adottato dal tribunale in sede di giudizio cautelare reale (cfr., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722-01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505-01).
E ciò sulla base dell’affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall’art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.
Il ricorso è, dunque, inammissibile perché proposto in difetto di procura speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/05/2025