Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato a TROIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, diretta a richiedere, quale proprietaria terza interessata, la revoca di un sequestro preventivo avente ad oggetto beni di sua proprietà.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.
L’atto di impugnazione, proposto dal difensore del terzo interessato, risu privo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., di modo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018 GT Auto, Rv. 271722).
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una som in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutat profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 18 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente