Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1264 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1264 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 02/06/1972
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che si è
ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribun3le riesame, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nella qu. tl legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, terza destinataria della misura reale, a l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in d aprile 2024, che aveva a sua volta respinto l’istanza di dissequestro della s.
giacente sul conto corrente della suddetta società e assoggettata a ii cautelare in relazione al reato di cui all’art. 81 e 648-bis cocE pen., ascritt COGNOME
Ricorre per cassazione NOME COGNOME nella suddetta qudiità mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo d impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173 disp. al proc. pen.
In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di le relazione agli artt. 240 e 648-quater cod. pen. e 192 e 321, comma 2, coc . proc. pen.) e del vizio di motivazione, il carattere illogico e meramente conqE Rur dell’apparato giustificativo, sprovvisto di reale coerenza con il met investigativo e inottemperante al dovere di confronto con i plurimi elementi :ie a discarico dalla difesa. In particolare, i giudici baresi avrebbero risposto co irrazionali illazioni alle osservazioni del ricorrente in ordine alla pre inferenziale
della proposta di acquisto fatta pervenire da COGNOME alla Calefati, per il t della società di intermediazione immobiliare incaricata della vendita dell’immob (previa dichiarazione anti-riciclaggio e con modalità di pagamento tracciabil), data certa, al pari della relativa accettazione, ai sensi dell’art. 2702 cod. luce delle sottoscrizioni apposte in calce;
dell’assenza di un obbligo di registrazione per tale scrittura privata;
della mancata inclusione della società ricorrente nel novero dei deslina dell’avviso di conclusione indagini;
dei cospicui danni patiti dalla Calefati, documentati dalle fatture e dall’ documentazione commerciale prodotta dalla difesa.
La mala fede o la negligenza del terzo, pertanto, la cui prova incombek, a su pubblica accusa, risulterebbe, dunque, manifestamente insussistent !, momento che nessun più approfondito accorgimento avrebbe potuto essere adottato dalla società rispetto a quanto già espletato.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso cc me epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura spec ia
È principio costantemente affermato da questa Corte, che il C Dlleg condivide e intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione prop
,PÌ/
dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. = 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto, Rv. 271722-01). Per i soggetti portatori d interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale, infatti, l prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. secondo cui gli stessi «stanno in giudi il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a iva previsto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 47 30/10/2014, COGNOME, Rv. 260894-01; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006′ ronda Rv. 235403-01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, COGNOME, Rv. 2H208601; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280403-01; :;ez. n. 13798 del 20/01/2011, COGNOME, Rv. 249873-01; Sez. 2, n. 270 17 de 27/03/2012, COGNOME, Rv. 253404-01; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lui a, Rv 252925-01; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Stan, Rv. 255445-01; Se2. 2, n 31044 del 13/06/2013, COGNOME, Rv. 256839-01, che, nello stesso senso, hann anche affermato che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza p -evista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizic non possa trovare applicazione nell’ambito del procedimento penale).
La posizione di terzietà rispetto al provvedimento ablatorio è, nel ( zi specie, addirittura posta dalla società alla base delle proprie difese, nei sopra illustrati.
Non è, tuttavia, rinvenibile in atti alcuna procura speciale, ai sensi c 100 cod. proc. pen.
3. Il difetto di legittimazione impone, dunque, ai sensi dell’art. 591, ( 1, lett. a), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità della dor la preliminare e assorbente rispetto ai rilievi in ordine all’intervenuto gi cautelare (correttamente ravvisato dall’ordinanza impugnata, powl hé il provvedimento di riesame era stato definito con la sentenza di rigetto di u Sezione, n. 35879 del 05/07/2023, Canosino, non mass., e, oltre a quella :he dato impulso a questo ennesimo incidente cautelare, erano già state pr( po senza buon fine, due istanze di dissequestro) e alla impossibilità, ai sensi c 325, comma 1, cod. proc. pen., di articolare profili di censura diretti a con semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo, anche per luan attiene alle marginali circostanze riconosciute come effettivi nova dal TrWunale, comunque giudicate inidonee a superare la suddetta preclusione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan I pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una .o in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, va uta profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n 18 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas:sz d ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2024
Il Consigliere stensore
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Il Presidente