Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51672 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a OLBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile COGNOME NOME che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 2 ottobre 2017 nei confronti di COGNOME NOME,
assolvendo l’imputata dalla contestazione del reato di appropriazione indebita aggravata, con la formula dell’insussistenza del fatto.
Ha proposto ricorso la difesa della parte civile COGNOME NOME deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 646 cod. pen., 54 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità.
All’udienza del 28 aprile 2023, il giudizio veniva differito attesa la rilevanza della questione rimessa alla decisione delle Sezioni unite, in oridne all’applicazione dell’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. anche al giudizio in esame; alla successiva udienza del 28 settembre 2023 il processo veniva differito all’odierna udienza per l’assoluto impedimento del difensore della parte civile ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 275432 -0; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258719 -01; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, COGNOME, Rv. 245429 – 0).
Dall’epigrafe del proposto ricorso risulta che il difensore ha formulato l’atto di impugnazione richiamando il mandato a lui conferito in primo grado, ossia quello in forza del quale è avvenuta la costituzione di parte civile; nel mandato ivi rilasciato non v’è alcuna indicazione che faccia riferimento al potere del difensore di proporre impugnazioni, tantomeno quello di presentare ricorso in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023