Procura Speciale Rescissione: Quando un Vizio Formale Ferma la Giustizia
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono la certezza del diritto e la corretta rappresentanza delle parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, ponendo l’accento sulla necessità della procura speciale rescissione per poter accedere a questo straordinario mezzo di impugnazione. L’assenza di tale documento ha portato alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, con conseguenze significative per il condannato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna severa emessa dal Tribunale di Trieste: sei anni di reclusione e una multa di 780.000,00 euro per reati di favoreggiamento aggravato dell’ingresso clandestino. La sentenza, divenuta irrevocabile, ha spinto l’interessato a cercare una via per rimetterla in discussione attraverso l’istituto della rescissione del giudicato.
La sua richiesta, tuttavia, è stata respinta dalla Corte di Appello di Trieste. Non dandosi per vinto, il condannato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contro questa decisione. Ed è qui che la questione puramente procedurale è diventata l’ostacolo insormontabile.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Difetto di Procura
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile in via preliminare, senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni difensive. Il motivo è stato tanto semplice quanto decisivo: il ricorso non era corredato dalla procura speciale del condannato. Questo documento è un atto formale con cui l’imputato conferisce espressamente al proprio avvocato il potere di presentare una specifica impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. L’articolo 629-bis del codice di procedura penale, che disciplina la rescissione del giudicato, richiama le norme previste per la revisione. Tra queste, l’articolo 640 del codice di procedura penale stabilisce esplicitamente che la procura speciale è una condizione di legittimazione per il difensore.
In altre parole, senza questo specifico mandato, l’avvocato non ha la ‘legittimazione soggettiva’ per presentare il ricorso. È come se agisse senza il potere di farlo. La Corte ha ribadito che questa regola non ammette deroghe, citando precedenti conformi (Cass. n. 23364/2020 e n. 29392/2024). La mancanza della procura speciale rescissione rende l’atto radicalmente nullo e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia sottolinea un’importante lezione pratica: nel diritto, la forma è sostanza. L’istituto della rescissione è uno strumento eccezionale, pensato per tutelare chi è stato condannato a sua insaputa, ma il suo accesso è subordinato a regole procedurali rigorose. Per il condannato, la conseguenza diretta dell’inammissibilità non è solo la preclusione della possibilità di riesaminare la sua condanna, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale di curare ogni aspetto formale nella presentazione delle impugnazioni, specialmente quelle straordinarie, per evitare che un vizio di forma vanifichi le strategie difensive.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha presentato non era in possesso della procura speciale autenticata del condannato, un requisito formale che la legge considera indispensabile per poter presentare la richiesta di rescissione del giudicato.
Cosa prevede la legge riguardo alla procura speciale per la rescissione del giudicato?
La legge (art. 629-bis c.p.p.) rinvia alle norme sulla revisione, e in particolare all’art. 640 c.p.p., che richiede esplicitamente la procura speciale come condizione di legittimazione. Senza di essa, il difensore non ha il potere di presentare validamente il ricorso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 731 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/08/1979 avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 25 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Trieste ha respinto la richiesta di rescissione presentata nell’interesse di NOME con riguardo alla sentenza del Tribunale di Trieste in data 03/03/2022, irrevocabile dal 16/07/2022, che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e di euro 780.000,00 di multa per reati di favoreggiamento aggravato dell’ingresso clandestino;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso non Ł corredato da procura speciale del condannato;
Ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen., Ł stato affermato il principio per il quale Ł inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede la procura speciale come condizione di legittimazione (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; nonchØ da ultimo sez. 7, n. 29392 del 24/05/2024, n.m.);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME