Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9121 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE contro NOME NOMENOME NOME) NOME avverso l’ordinanza del 11/09/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha accolto la domanda presentata da NOME (NOME, in relazione alla custodia cautelare subita dalla stessa nell’ambito di un procedimento penale per reati di cui all’art. 3 legge n. 75/1958, dai quali Ł stata definitivamente assolta.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili.
Deduce che l’istanza Ł stata redatta e sottoscritta dai difensori nominati con procura speciale priva RAGIONE_SOCIALE‘oggetto, non essendo in essa specificato il procedimento per il quale viene chiesta la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione.
II) Rileva che la sofferta detenzione Ł stata patita dall’istante in quanto la stessa, con colpa, si Ł totalmente disinteressata RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale che l’ha attinta, non avendo a suo tempo presentato istanza per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore di NOME NOME) NOME ha depositato memoria scritta con cui insiste per la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
¨ fondato e assorbente il primo motivo dedotto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
2. La costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità ritiene che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale RAGIONE_SOCIALEa parte che l’abbia indebitamente sofferta, possa essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito RAGIONE_SOCIALEa procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, COGNOME, Rv. 281490 – 01;Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319 – 01). Pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà RAGIONE_SOCIALE‘interessato; mentre alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, COGNOME, Rv. 213508 – 01). Nella citata sentenza la Corte regolatrice ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest’ultimo non Ł titolare.
In buona sostanza, Ł ormai consolidato l’orientamento che afferma l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l’attribuzione del mandato difensivo (Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278439 – 01; Sez. 4, n. 36619 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 251427 – 01).
Va aggiunto, per completezza, che la procura speciale, per essere valida ed efficace, deve essere rilasciata con le forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e deve specificare, fra le altre cose, « l’oggetto per cui Ł conferita » e i « fatti ai quali si riferisce », come recita testualmente l’art. 122 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, Ł indubbio che la procura speciale conferita ai difensori che hanno sottoscritto il ricorso presentato alla Corte di appello ai sensi degli artt. 314, 315 cod. proc. pen., non può ritenersi valida ed efficace.
Infatti, il mandato rilasciato ai difensori di fiducia, per quanto attiene al contenuto RAGIONE_SOCIALEa procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che qui rileva, non contiene alcun riferimento espresso al procedimento penale per il quale si intende avanzare richiesta di equa riparazione, non specificando in alcun modo l’oggetto per cui Ł conferita e i fatti ai quali si riferisce la procura stessa.
Deve essere, pertanto, rilevata la genericità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale e la sua inidoneità a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica procedura e ad un determinato fatto o ricorso, atteso che l’atto in questione, per come redatto, avrebbe potuto essere abbinato a qualsiasi domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto, dalla totale assenza di specificità del mandato deve desumersi la mancata esplicitazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione riparatoria in disamina, con conseguente difetto originario di legittimazione dei difensori – sottoscrittori RAGIONE_SOCIALE‘originaria istanza – all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione.
Consegue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla controparte nei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e condanna NOME alla rifusione al RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME