Procura Speciale: la Cassazione fa chiarezza sui requisiti
Nel contesto di un procedimento penale, la procura speciale rappresenta un atto fondamentale, specialmente quando un soggetto terzo intende tutelare i propri diritti contro misure come il sequestro preventivo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21885/2024) ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di validità di tale atto, sottolineando che la sostanza prevale sulla forma. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso nell’ambito di un’indagine per reati gravi, tra cui l’associazione di tipo mafioso. Il sequestro colpiva beni riconducibili a una donna, considerata “terza interessata” in quanto convivente di uno degli indagati. La donna, tramite il suo avvocato, proponeva una richiesta di riesame al Tribunale di Catanzaro per contestare il provvedimento e ottenere la restituzione dei beni.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, non entrava nel merito della questione. Dichiarava la richiesta inammissibile, sostenendo che la procura speciale conferita dalla donna al suo difensore non possedesse i requisiti di legge. Questa decisione bloccava di fatto la possibilità per la ricorrente di difendere le proprie ragioni in quella sede.
La questione della validità della procura speciale
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame, la donna proponeva ricorso in Cassazione. Il suo difensore sosteneva che la procura rilasciata fosse a tutti gli effetti speciale. Essa, infatti, conteneva tutti gli elementi essenziali: le generalità del difensore, la qualità di terza interessata della ricorrente, l’indicazione specifica dei beni oggetto del sequestro e la chiara volontà di proporre la richiesta di riesame. Secondo la difesa, non era necessario l’uso di “formule sacramentali” per rendere valido l’atto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato e annullando la decisione del Tribunale del riesame. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cruciale: la procura speciale prevista dall’art. 100 del codice di procedura penale non richiede l’adozione di formule rigide o sacramentali.
Ciò che conta è che dall’atto emerga in modo inequivocabile la “chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura”.
Nel caso di specie, la procura conteneva:
1. L’indicazione dell’impugnazione da proporre (la richiesta di riesame).
2. Gli estremi del procedimento penale e del provvedimento di sequestro impugnato.
3. L’elenco dei beni specifici che costituivano l’oggetto del sequestro.
Questi elementi, secondo la Corte, erano più che sufficienti per qualificare la procura come speciale, in quanto delimitavano con precisione l’oggetto del mandato difensivo. Il Tribunale del riesame aveva errato nel dichiarare l’inammissibilità senza specificare adeguatamente perché ritenesse l’atto invalido.
La Cassazione ha anche distinto questa procura da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., che ha la diversa funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre quella ex art. 100 cod. proc. pen. riguarda il conferimento di un mandato difensivo.
Conclusioni
Questa sentenza rafforza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto processuale penale. Per avvocati e cittadini, il messaggio è chiaro: nel redigere una procura speciale per un’impugnazione, è fondamentale essere specifici e chiari, ma non è necessario perdersi in formalismi antiquati. L’importante è che la volontà della parte di farsi rappresentare per un atto specifico in un procedimento definito sia espressa senza possibilità di equivoci. La decisione annulla con rinvio, il che significa che il Tribunale del riesame di Catanzaro dovrà ora esaminare nel merito la richiesta di dissequestro presentata dalla ricorrente.
Quali sono i requisiti essenziali di una procura speciale per impugnare un sequestro?
Per essere valida, la procura speciale deve manifestare chiaramente la volontà di affidare a un determinato avvocato l’incarico per una specifica procedura. Deve quindi indicare il tipo di impugnazione da proporre (es. riesame), gli estremi del provvedimento impugnato e i beni specifici coinvolti, senza che sia necessario l’uso di particolari formule.
Perché il Tribunale del riesame aveva inizialmente dichiarato inammissibile la richiesta?
Il Tribunale aveva ritenuto che la procura conferita al difensore non avesse i requisiti di una procura speciale, dichiarando di conseguenza inammissibile l’impugnazione senza, peraltro, specificare in modo dettagliato le ragioni di tale carenza.
Che differenza c’è tra la procura speciale dell’art. 100 e quella dell’art. 122 del codice di procedura penale?
La Corte di Cassazione chiarisce che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. serve a conferire un mandato difensivo a un avvocato per un atto specifico. Quella ex art. 122 cod. proc. pen., invece, ha la funzione più ampia di attribuire al procuratore la capacità di essere un soggetto del rapporto processuale, sostituendosi alla parte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21885 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamerC.o con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata da NOME COGNOME, quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 30 giugno 2023 nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed altri delitti carico di diversi soggetti, tra i quali il suo convivente NOME COGNOME. In particolare, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione rilevando che la procura conferita al difensore non aveva i requisiti di una procura speciale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale denuncia violazione di legge ed in particolare dell’art. 100 cod. proc. pen., sostenendo che la procura rilasciata al suo precedente difensore, AVV_NOTAIO, possedeva i requisiti della procura speciale, poiché in essa erano menzionati, oltre alle generalità ed agli altri dati de difensore cui veniva conferito il potere di proporre la richiesta di riesame, i ben oggetto del sequestro e la qualità di terza interessata della richiedente; né era sostenibile che il conferimento della procura speciale richiedesse l’adozione di formule sacramentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro – ma il principio è estensibile alla richiesta di riesame proposta dal terzo interessato avverso il decreto di sequestro preventivo -, che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato ai pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen. non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282668, che ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata).
Il Tribunale del riesame ha sostenuto che la procura rilasciata all’AVV_NOTAIO per proporre la richiesta di riesame non avrebbe i requisiti della procura speciale, senza, tuttavia, meglio precisare o argomentare tale conclusione.
In contrario deve osservarsi che la procura speciale apposta in calce alla richiesta di riesame contiene la indicazione dell’impugnazione che il difensore ha il potere di proporre, nonché gli estremi del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento di sequestro e i beni che hanno cpstituito oggetto di sequestro, cosicché deve concludersi che all’AVV_NOTAIO fosse stata conferita una procura speciale per proporre la richiesta di riesame avverso il
suddetto decreto di sequestro.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso il 14/03/2024.