Procura Speciale: L’Errore Formale che Può Costare il Processo
Nel diritto processuale penale, la forma è sostanza. Un piccolo errore, una firma mancante, un termine non rispettato possono avere conseguenze definitive sull’esito di un procedimento. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, sottolineando l’importanza dei requisiti formali della procura speciale nell’atto di opposizione a un decreto penale di condanna. Comprendere questa decisione è fondamentale per capire come un cavillo procedurale possa precludere il diritto alla difesa.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di minaccia tramite un decreto penale, decideva di presentare opposizione tramite il proprio avvocato. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile. La ragione? Il difensore che aveva firmato l’atto non risultava formalmente nominato e la procura apposta in calce all’atto stesso mancava di un requisito essenziale.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che l’ordinanza del GIP fosse un atto ‘abnorme’, ovvero talmente anomalo da stravolgere le fondamenta del processo. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte: I requisiti della procura speciale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile per due ragioni distinte ma ugualmente decisive.
In primo luogo, il ricorso è stato presentato fuori tempo massimo. La legge prevede un termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento all’imputato. Il ricorso è stato depositato oltre questo termine, rendendolo di per sé irricevibile.
In secondo luogo, e qui sta il cuore della questione giuridica, la Corte ha escluso che l’ordinanza del GIP fosse ‘abnorme’. Il GIP, infatti, ha semplicemente esercitato un potere che gli compete: verificare l’ammissibilità dell’atto di opposizione. In questo esame, ha correttamente rilevato un vizio insanabile nella procura speciale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla validità della procura. Quando un difensore non è ancora formalmente nominato, per presentare l’opposizione deve agire come procuratore speciale. L’articolo 122 del codice di procedura penale stabilisce requisiti precisi. In questo caso, la procura era stata inserita in calce all’atto di opposizione, ma mancava la firma del difensore che ne autenticasse la provenienza dal cliente.
In pratica, la sottoscrizione dell’imputato non era ‘autenticata’ dalla firma del legale. Questa mancanza, secondo la Corte, rende la procura invalida e, di conseguenza, l’opposizione inammissibile, in quanto presentata da un soggetto senza i necessari poteri rappresentativi. Il GIP non ha compiuto un atto fuori dal sistema, ma ha applicato correttamente la legge. Di conseguenza, nessuna ‘abnormità’ poteva essere ravvisata.
Conclusioni
La decisione ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la cura degli aspetti formali è essenziale per la tutela dei diritti. Un’opposizione a decreto penale di condanna è un atto cruciale, e la procura speciale che la sorregge deve essere impeccabile. L’omessa autenticazione della firma del cliente da parte del difensore è un errore che impedisce al giudice di esaminare il merito della richiesta, con la grave conseguenza di rendere definitiva una condanna che si intendeva contestare. Questo caso serve da monito sulla necessità di una meticolosa attenzione a ogni dettaglio procedurale.
Perché l’opposizione al decreto penale è stata ritenuta inammissibile in primo grado?
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile perché il difensore che l’ha presentata non era formalmente nominato e la procura speciale apposta in calce all’atto non era valida, in quanto mancava la firma del difensore stesso per autenticare la sottoscrizione dell’imputato, come richiesto dall’art. 122 cod. proc. pen.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni: in primo luogo, è stato depositato oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge; in secondo luogo, nel merito, ha stabilito che la decisione del GIP non era ‘abnorme’, ma una corretta applicazione delle norme procedurali sulla validità della procura speciale.
Cosa rende invalida una procura speciale posta in calce a un atto processuale penale?
Secondo questa ordinanza, una procura speciale posta in calce a un atto è invalida se manca la sottoscrizione del difensore che autentica la firma del proprio assistito. Questo requisito formale è indispensabile per certificare la volontà della parte e conferire al legale i poteri per compiere l’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8137 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il 09/12/1977
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34927/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME propone ricorso per abnormità avverso l’ordinanza con la quale il Giudice del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato per il reato di minaccia.
Rilevato, in primo luogo, che il ricorso per cassazione risulta proposto fuori termine poiché depositato il 9 ottobre 2024, nonostante i quindici giorni per effettuarlo decorressero dalla notifica all’imputato eseguita il 18 settembre 2024 (la notifica dell’ordinanza inammissibilità non spettava anche al difensore poiché all’epoca non ritualmente nominato).
Considerato, in secondo luogo, che nessuna abnormità viene in rilievo, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere che rientrava nella propri competenza, ossia quello di vagliare l’ammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna; nell’ambito di questa attività, il Giudice per le indagini preliminari ha correttament segnalato che il difensore firmatario dell’opposizione non era ritualmente nominato e che neanche era possibile ritenerlo un procuratore speciale, posto che la sottoscrizione in calce alla procura – posta a sua volta in calce all’atto di opposizione – non recava la sottoscrizione del difensore che la autenticava, in spregio ai requisiti formali della procura speciale di cui all’ 122 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal ver , 53-ren s t -ig della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
‘Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere
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Il Presidente