Procura Speciale: La Cassazione Chiarisce i Requisiti per Impugnare a Nome della Società
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario per conto di una società richiede attenzione ai requisiti formali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della procura speciale, un documento fondamentale per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti: Un Sequestro Preventivo e l’Impugnazione Inammissibile
Il caso ha origine da un’ordinanza del GIP di Torino, che disponeva un sequestro preventivo di oltre 115.000 euro a carico di una società a responsabilità limitata. Contro questo provvedimento, il legale rappresentante della società proponeva istanza di riesame.
Tuttavia, il Tribunale del Riesame dichiarava le istanze inammissibili per due motivi principali:
1. La legale rappresentante agiva per conto della società senza essere munita di una procura speciale che la autorizzasse a conferire il mandato al difensore.
2. Un’altra persona coinvolta era priva di legittimazione ad agire, essendo estranea all’oggetto del sequestro.
Contro questa decisione, la sola legale rappresentante proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il sequestro fosse illegittimo poiché la società non era indagata e non vi era stato alcun passaggio di capitali dalla sua persona all’ente.
La Decisione della Cassazione: La Duplice Carenza e la Procura Speciale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Il fulcro della decisione risiede nell’ambiguità della posizione della ricorrente, che la Corte analizza sotto un duplice profilo.
Se si Agisce per la Società: Indispensabile la Procura Speciale
Se la ricorrente intendeva agire in qualità di legale rappresentante della società colpita dal sequestro, la sua azione era viziata da un difetto insanabile: la mancanza di una procura speciale. La Corte ribadisce un principio consolidato: anche se una società, in quanto terza interessata, ha il diritto di impugnare un provvedimento che lede i suoi interessi, questo diritto deve essere esercitato dal legale rappresentante tramite il conferimento di una procura ad hoc al difensore. Senza questo documento, l’avvocato non è legittimato a presentare l’impugnazione per conto dell’ente.
Se si Agisce Personalmente: Manca l’Interesse Concreto
Se, invece, la ricorrente agiva a titolo personale, in quanto persona indagata, la sua posizione non era diversa da quella dell’altro soggetto il cui ricorso era già stato dichiarato inammissibile. Il sequestro riguardava un importo depositato sul conto corrente della società, non sul suo conto personale. Pertanto, secondo la Corte, ella non aveva un interesse attuale e concreto all’impugnazione. Il semplice fatto di essere indagata e di aver nominato un difensore non è sufficiente a creare un interesse diretto a contestare un sequestro che colpisce il patrimonio di un soggetto giuridico distinto.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra la posizione della persona fisica (anche se indagata e legale rappresentante) e quella della persona giuridica (la società). La società è un soggetto di diritto autonomo, con propri interessi giuridici tutelabili. Quando un provvedimento, come un sequestro, colpisce il patrimonio sociale, è la società stessa a dover agire. Per farlo, il suo organo rappresentativo (l’amministratore) deve conferire al difensore uno specifico mandato attraverso la procura speciale, come previsto dalle norme procedurali. In assenza di questo requisito formale, l’atto di impugnazione è nullo. D’altro canto, l’interesse personale dell’indagato non può estendersi automaticamente a contestare misure cautelari che affliggono patrimoni altrui, anche se si tratta della società che amministra. L’interesse ad agire deve essere diretto, attuale e concreto rispetto all’oggetto del contendere.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale della procedura penale: la rappresentanza di un ente in giudizio deve rispettare scrupolosamente le forme previste dalla legge. Per gli amministratori e i legali rappresentanti, questa decisione serve come monito: per impugnare un sequestro o un altro provvedimento a carico della società, non è sufficiente il potere generale di rappresentanza, ma è indispensabile conferire al proprio legale una procura speciale. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso per conto della società è stato dichiarato inammissibile?
Perché la legale rappresentante non aveva conferito al difensore una procura speciale, un documento obbligatorio per autorizzare l’avvocato a impugnare un provvedimento a nome e per conto della società.
La legale rappresentante di una società può impugnare a titolo personale un sequestro sui beni della società stessa?
No. Secondo questa sentenza, se il sequestro colpisce esclusivamente il patrimonio della società, la persona fisica (anche se indagata e legale rappresentante) non ha un interesse giuridico attuale e concreto per presentare un’impugnazione a titolo personale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questi motivi?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se viene ravvisata una colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
lAVV_NOTAIO del Foro di Benevento in difesa di NOME COGNOME ha rinunciato alla trattazione orale
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avverso l’ordinanza del GIP di Torino del 10 settembre 2023 che disponeva il sequestro preventivo di € 115.787,50 a carico della società RAGIONE_SOCIALE
Alla base del provvedimento v’è la mancanza della procura speciale per agire per conto della società da parte di NOME COGNOME e la mancanza di un interesse concreto e di una ragione di legittimazione ad causam per NOME COGNOME, del tutto estraneo all’oggetto del sequestro.
Ha presentato ricorso la sola COGNOME, deducendo ‘violazione ed errata applicazione dell’art.606 lett. b) in relazione alla mancata imputazione della società’.
Si sostiene che il provvedimento impugnato è viziato poiché nessun passaggio di capitali è stato effettuato dalla persona alla società di capitali e nessuna imputazione è stata mossa n confronti della società medesima che non risulta indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui s fonda.
L’argomento difensivo non dissipa l’incertezza che avvolge la figura della ricorrente: se el agisce quale legale rappresentante della società sul cui conto corrente è stato attuato sequestro, vi è carenza di procura speciale, come affermato dalla Corte d’appello in linea con la giurisprudenza di questa Corte. La società ha sì la titolarità di autonomi interessi giu tutelabili con il diritto di impugnazione, esercitabile nei confronti di provvedimenti che r lesivi di tali interessi ed azionabile dal legale rappresentante. Tuttavia, quale terza intere (essa non è attualmente oggetto di attività di indagine, come si sostiene nel ricorso) la socie ha un onere di patrocinio che va soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle lit difensore (ex pluris, Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 Pambianchi Rv. 251997 – 01). Se invece la ricorrente si presenta personalmente, quale indagata, la sua posizione, nei confronti dell’oggetto del sequestro (l’importo sul conto della società) non differisce da que dell’COGNOME e, pur avendo conferito un mandato difensivo al difensore, non ha un interesse attuale e concreto all’impugnazione.
Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il Conigliere Tlatore
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Il Presidente