Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3039 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data 14 aprile 2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ai fini di confisca diretta nei confronti della società e, pe equivalente, del predetto legale rappresentante, fino a concorrenza dell’importo di euro 73.446,00 in relazione al capo 208 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell’art. 13-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto, in proprio e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE società, propone ricorso per cassazione anche tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 96, 100, 122, 322 e 324, cod. proc. pen.
In sintesi – premesso che nel procedimento in esame, oltre a somme riferibili direttamente alla società, quale terza estranea al reato, per un ammontare di euro 24.276,59, risultano essere state sottoposté a vincolo, sotto forma di sequestro per equivalente, anche ulteriori somme, precisamente la somma di euro 14.710,06, la somma di euro 9.447,83 e la somma di euro 25.011,52, riferibili alla persona fisica di COGNOME NOME – si duole il ricorrente, in proprio, per aver tribunale del riesame dichiarato inammissibile l’istanza di riesame per difetto di legittimazione in capo ai difensori per assenza di valida procura speciale, atteso che, quantomeno con riferimento alle somme sequestrate all’indagato personalmente, l’istanza di riesame non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, non essendo necessaria alcuna procura speciale ma il semplice mandato difensivo, trattandosi di somme riferibili all’indagato persona fisica e non quale legale rappresentate della società RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, osserva la difesa, la declaratoria di inammissibilità sarebbe erronea, atteso che, dalla semplice lettura della procura speciale, era agevole evincere come il COGNOME aveva rilasciato ai propri difensori procura speciale in quanto indagato “come in atti”, dunque intendendosi riferire alla qualità di legale rappresentante della società, come agevolmente evincibile dalla stessa lettura del capo di imputazione. Anche da un punto di vista logico –
giuridico, del resto, non avrebbe avuto senso per il COGNOME conferire una procura speciale ai propri difensori se non in qualità di legale rappresentante della società, atteso che, per impugnare l’ordinanza in proprio, il ricorrente non avrebbe avuto necessità di conferire procura speciale, essendo sufficiente il mero mandato difensivo. Né, infine, è necessario, per la giurisprudenza, che siano rispettate forme particolari, non ravvisandosi la necessità di formule sacramentali, richiamando a tal proposito giurisprudenza di questa Corte.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 23 ottobre 2023, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In sintesi, ritiene il PG la doglianza manifestamente infondata: ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione per conto dell’ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (cita Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, Berna).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, è parzialmente fondato.
Ed invero, coglie nel segno la censura del ricorrente laddove si duole per la mancata valutazione, nel merito, dell’istanza di riesame con riferimento, in particolare, alla somma di euro 14.710,06, alla somma di 9.447,83 ed alla somma di 25.011,52, riferibili alla persona fisica di COGNOME NOME, atteso che, per le stesse, non era necessario, per il ricorrente – indagato, il conferimento di alcuna procura speciale, essendo i propri difensori legittimati alla presentazione dell’istanza di riesame al fine di ottenere il dissequestro e la restituzione della stessa in quanto riferibili al soggetto indagato e non alla società, quale terza estranea al reato.
Pacifico infatti è nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della proposizione dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore dell’indagato (o imputato) sia munito di procura speciale, essendo egli titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito (tra le tante: Sez. 6, n. 2698 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242584 – 01).
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3. Il ricorso è invece privo di pregio nella parte in cui censura l’ordinanza impugnata per aver dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai difensori in virtù di una procura speciale ritenuta non idonea a conferire agli stessi il potere di impugnare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, limitatamente alla somma di euro 24.276,59, riferibile direttamente alla società quale terza estranea al reato.
Ed infatti, è la stessa lettura della procura speciale conferita che rende evidente l’idoneità dell’atto che, a prescindere da formule sacramentali, deve tuttavia consentire di verificare che dallo stesso emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela RAGIONE_SOCIALE “proprie” ragioni in quella specifica procedura (mutuando tale espressione proprio dalla decisione richiamata nel ricorso: Cass., n. 45852/2002, non massimata).
Nella specie, diversamente, come correttamente evidenziato dai giudici del riesame, agli atti vi è una procura speciale rilasciata dal COGNOME “in proprio quale indagato”, che lasciava intendere chiaramente come la veste nella quale detto atto era stato rilasciato fosse quello di indagato nel procedimento penale e non quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE società, non rilevando la circostanza, suggestivamente evocata dalla difesa della ricorrente, secondo cui, da un punto di vista logico – sistematico, il rilascio di una procura speciale ai difensori quale indagato non sarebbe stata necessaria, atteso che ciò che rileverebbe, nel caso in esame, è proprio la circostanza che il COGNOME sia indagato nel presente procedimento e che, in tale veste, aveva conferito mandato ai difensori, munendoli anche della procura speciale, che, pur se non necessaria per la presentazione dell’istanza di riesame, ben è da considerarsi necessaria per il compimento di quegli ulteriori atti indicati nella nomina datata 20.04.2023 (in particolare come si legge, quello di “richiedere riti alternativi”).
Trova, pertanto, applicazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (tra le tante: Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 -01).
L’impugnata ordinata dev’essere, conclusivamente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno perché si pronunci
sull’istanza di riesame proposta, in proprio, dal ricorrente. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente società al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in proprio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre dente