Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40734 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI: CODICE_FISCALE) avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in data 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano in relazione ai reati di cui agli artt. 110-648 e 110-707 cod. pen., ha concesso a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche e rideterminato conseguentemente la pena, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la mancata traduzione dell’imputato, detenuto per altra causa, nonostante lo stato di detenzione fosse noto al Tribunale.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, poichØ articolato con censure manifestamente infondate.
Ai sensi dell’art. 420, comma 2ter , secondo periodo, cod. proc. pen. (inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b) , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a far data dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 99bis , comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199), Ł «considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che Ł rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».
Secondo l’art. 554bis , comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. d) , del d.lgs. n. 150 del 2022), all’udienza di comparizione predibattimentale «l giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli
avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non Ł presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420bis , 420ter , 420quater , 420quinquies e 420sexies ».
Nel nuovo sistema processuale del processo in assenza delineato dalla cosiddetta Riforma Cartabia, il basilare canone operativo – in conformità agli approdi giurisprudenziali sul punto e alle indicazioni desumibili dalle disposizioni convenzionali come interpretate dalla Corte EDU e dalla normativa eurounitaria (in particolare, la direttiva (UE) 343/2016) – muove intorno al principio per cui il processo può procedere, pur in mancanza della fisica presenza dell’imputato, solo quando vi sia la certezza che egli ne abbia effettiva conoscenza e che la sua mancata partecipazione al giudizio sia frutto di scelta volontaria.
La valutazione circa la possibilità di procedere Ł affidata al giudice dell’udienza preliminare ovvero dell’udienza predibattimentale, poichØ proprio in quel momento si incardina il rapporto processuale e deve essere valutata la piena consapevolezza dell’imputato in ordine alla celebrazione del processo. Non Ł, dunque, necessario che tale valutazione sia poi rinnovata nelle fasi successive del giudizio, le quali costituiscono una mera prosecuzione della medesima sequenza procedimentale.
Questo primo accertamento riveste, quindi, un ruolo fondamentale: prende le mosse dalla preliminare verifica della ritualità della notifica e, solo nel caso in cui questa abbia avuto esito positivo, si procede all’accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e dell’esistenza di un legittimo impedimento e, infine, della eventuale sussistenza dei presupposti per poter procedere in sua assenza.
Il citato comma 2ter dell’art. 420 definisce i casi in cui l’imputato deve considerarsi presente, ribadendo le ipotesi tradizionali (quando l’imputato, già comparso in udienza, se ne allontana ovvero non ricompare alle udienze successive) e aggiungendo due ulteriori fattispecie processuali:
l’imputato richiede per iscritto, nelle forme di legge, di accedere ad un rito alternativo;
Ł rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.
In questi casi, vi sono elementi idonei a dare certezza che l’imputato fosse pienamente consapevole della pendenza di un processo nei suoi confronti e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una decisione volontaria.
Come emerge dai verbali di udienza (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), l’imputato, per il tramite del proprio difensore, espressamente munito di procura speciale, aveva chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato: «Sono presenti COGNOME, detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Monza, non comparso, presente tramite procura speciale. L’AVV_NOTAIO COGNOME deposita nomina fiduciaria rilasciata dall’imputato COGNOME e procura speciale. Il difensore dell’imputato COGNOME avanza la richiesta di definire il procedimento con rito abbreviato. Per la posizione dell’imputato COGNOME, il Tribunale dispone la trasformazione del rito, acquisisce il fascicolo delle indagini preliminari e invita le parti alla discussione. Il giudice rinvia il procedimento all’udienza del 03.10.2024 ore 12.00 per repliche» (udienza del 24 settembre 2024); «Sono presenti: COGNOME, presente tramite procura speciale. Non ci sono repliche. Il Giudice alle ore 12:08 dà lettura della sentenza con motivazione contestuale» (udienza del 3 ottobre 2024).
Il primo giudice ha fatto buon governo della nuova disciplina in tema di
presenza/assenza dell’imputato.
Ferma restando la piena consapevolezza in capo al Tribunale dello stato di detenzione per altra causa (cfr. verbale del 24 settembre 2024), non vi era luogo a disporre la traduzione dell’imputato, da intendersi al contrario presente in giudizio, in ragione della scelta del rito effettuata, secondo la citata – e insuperabile fictio iuris (con la quale il ricorrente non si confronta minimamente).
«La richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege perchØ dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo a carico dell’imputato. La norma Ł del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto» (così Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01. Conformi Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, COGNOME, Rv. 287199-01; Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, COGNOME, Rv. 286208-01, tutte in tema di termine per l’impugnazione avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente).
A fronte della totale equiparazione alla fisica presenza dell’imputato in aula della partecipazione a giudizio di un suo sostituto (ed a prescindere dalla natura assoluta e insanabile ovvero a regime intermedio della nullità eccepita dal ricorrente), viene meno il presupposto logico e giuridico alla base dell’obbligo di traduzione dell’imputato detenuto ventilato dalla difesa.
Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991, l’imputato detenuto Ł certamente titolare di un interesse ad essere presente all’udienza per contrastare, se lo voglia, le risultanze probatorie ed indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli (cfr. anche Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01).
Tuttavia, qualora sia stata rilasciata una procura speciale al fine di richiedere la definizione mediante un rito premiale, il nuovo paradigma processuale declina secondo modalità specifiche il diritto dell’imputato a presenziare, senza arretrare sul piano delle garanzie di difesa, facendo leva sulla garanzia assoluta della conoscenza non solo dell’esercizio dell’azione penale e dell’imputazione, ma anche dello svolgimento del processo e della sua definizione, attraverso l’opera del procuratore prescelto.
Invero, la procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorchØ conferita al difensore nominato, Ł atto ben distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore: l’ordinamento processuale, in particolare, prevede che la procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. possa essere conferita a chiunque, mentre quella difensiva di cui al precedente art. 96 cod. pen. può essere attribuita unicamente a un professionista abilitato al patrocinio legale; d’altronde, il comma 3 del suddetto art. 122, esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale. Alla luce di ciò, occorre concludere che «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azione necessariamente piø limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo» (così Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle, Rv. 276808-01, che ha ulteriormente precisato, in motivazione, come «il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed Ł tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall’art. 1393 cod. civ., depositando l’atto presso l’ufficio giudiziario»).
La libera scelta dell’imputato di partecipare (non personalmente ma) per il tramite di un suo alter ego appositamente nominato, sulla base di una rapporto strettamente fiduciario, costituisce una ragionevole declinazione concreta delle modalità applicative in cui si estrinseca l’esercizio piø pieno dei propri diritti processuali ( a fortiori , quando il rappresentante, come accade sovente nella prassi, assicuri al contempo il possesso dello
strumentario professionale del patrono tecnico), in coerenza con le norme e i principi posti dall’art. 6, comma 3, lett. c) e d) , della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchØ dall’art. 14, comma 3, lett. d) , e) ed f) , del RAGIONE_SOCIALE internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (che riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo accusato di un reato di essere presente al processo, oltre che di difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta). I giudici di Strasburgo, infatti, contemplano espressamente la possibilità di un’udienza tenuta senza la fisica presenza dell’accusato se costui abbia rinunciato al suo diritto di parteciparvi. Questa rinuncia può essere espressa o tacita (Corte EDU, 26/01/2017, NOME COGNOME c. Bulgaria, § 52; Corte EDU, 23/07/2020, COGNOME c. Andorra, §§ 42-45), purchØ soddisfi il criterio della rinuncia «consapevole e informata (cfr. Corte EDU, 01/03/2006 Grande Camera, Sejdovic c. Italia, §§ 86-87).
Pertanto, la circostanza che l’imputato fosse «rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale», come correttamente registrato dal Tribunale di Milano, rendeva superflua ogni attività di traduzione, in ragione della consapevole scelta abdicativa in merito alla propria personale partecipazione al giudizio, nei termini sopra illustrati.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME