Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
eredi di:
NOME nato a BARI il 19/05/1948
avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME essendo i reati estinti per morte dell’imputato.
COGNOME NOME era stato sottoposto a giudizio, unitamente ad altri imputati, in ordine ai delitti di usura, trasferimento fraudolento di valori e ricettazione. Con la stessa sentenza è stata disposta “la restituzione in favore degli aventi diritto dei beni e dei rapporti patrimoniali e bancari riferibili all’imputato qual sottoposti a sequestro”.
Con incidente di esecuzione datato 29 ottobre 2024, l’originario difensore di COGNOME COGNOME ha richiesto, nell’interesse degli eredi di questi, il dissequestro
e la restituzione dei beni sequestrati nel corso del procedimento a COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto reputati di proprietà di COGNOME NOME, come risulta dai provvedimenti di sequestro allegati alla richiesta.
Nell’incidente di esecuzione, tali beni, costituiti da denaro e monili, an contenuti in cassette di sicurezza fittiziamente intestate ai terzi, sono elencati.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha rigettato l’istanza difensiva ritenendo che dalla stessa non potesse ritenersi “dimostrata la titolarità dei di cui si chiede il dissequestro, sui quali il Tribunale si pronuncerà all’esi processo, unitamente al dispositivo, alla luce delle risultanze dell’att istruttoria svolta nei confronti degli imputati superstiti”.
Ricorre per cassazione il difensore degli eredi di COGNOME COGNOME deducendo, con unico ed articolato motivo, in primo luogo, violazione di legge per avere il Tribunale deciso sull’incidente di esecuzione senza contraddittori limitandosi ad acquisire il parere del Pubblico ministero.
In secondo luogo, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto provata la titolarità dei beni dei quali è stato chiesto il disseq in capo agli eredi del COGNOME NOME, pur a fronte di quanto documentato dalla difesa e risultante dai provvedimenti di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso , y e inammissibik perché proposti da soggetti+ non legittimati.
I ricorrenti ha proposto incidente di esecuzione e ricorso per cassazione pe conto di soggetti che assumono la veste di terzi interessati; si tratta degli di COGNOME NOME, imputato deceduto e nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere.
In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di proc speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 34684 14/09/2021, COGNOME, Rv. 282086 – 01).
Dal controllo degli atti non risulta la presenza della procura speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 28.01.2025.