Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11706 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11706 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nata 1’11/8/1998 a Oristano, terza interessata
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME COGNOME nato in Romania il 18/12/1993
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Pesaro il 14/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del riesame ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro il 26/10/2024, avente ad oggetto il conto corrente alla stessa intestato e le somme ivi depositate, in relazione al reato di truffa contestato a NOME COGNOME
Il Tribunale ha ritenuto la richiesta di riesame inammissibile perché la procura speciale e la richiesta di riesame si riferivano esclusivamente al decreto di convalida del sequestro e non al decreto di sequestro contestualmente adottato dal GIP, mentre in tema di misure cautelari non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero, né l’ordinanza con cui il GIP ne dispone la convalida, trattandosi di atti a caratter provvisorio, destinati ad un’automatica caducazione a seguito della mancata convalida o ad essere sostituiti dall’autonomo decreto di sequestro che il giudice emette dopo la convalida; ha poi considerato che tale profilo di inammissibilità non poteva ritenersi sanato dalla successiva memoria difensiva depositata 111 novembre 2024, con cui erano stati enunciati i motivi a sostegno della richiesta di riesame, poiché comunque la stessa supera i limiti della procura speciale conferita dalla parte e, secondo consolidata giurisprudenza, l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato, privo di procura speciale, è inammissibile e non può essere regolarizzato previa concessione di un termine.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di COGNOME NOMECOGNOME deducendo:
2.1 violazione degli artt.182 cod.proc.pen. , 24 e 113 Costituzione poiché il 4 novembre 2024 il difensore procuratore speciale della COGNOME depositava richiesta di riesame di decreto di convalida di sequestro preventivo del 23/10/2024; in data 11 novembre 2024 e quindi nel termine di 10 giorni dalla notifica del decreto di sequestro veniva depositata altra richiesta d riesame esplicitamente riferita al decreto del GIP che ha convalidato il sequestro e che ha disposto contestualmente il sequestro preventivo.
Il Tribunale di Pesaro, quale giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame depositata per via telematica il 4 novembre 2024, in quanto esplicitamente riferita al provvedimento di convalida del sequestro non impugnabile e ha ritenuto che la richiesta di riesame depositata in via telematica I’ll novembre, qualificata come memoria, non potesse sanare la prima inammissibilità, poiché sconterebbe un difetto di legittimazione processuale, in quanto la procura speciale conferita all’avvocato si riferiva esclusivamente al riesame del decreto di sequestro preventivo di urgenza adottato dal pubblico ministero, con la conseguenza che vi sarebbe un difetto di rappresentanza del difensore del terzo interessato.
Così facendo è incorsa in violazione dei principi in tema di impugnazioni che mirano a favorire un’interpretazione della stessa che ne salvaguardi la funzione.
2.2 Violazione degli artt. 321 e 322 cod.proc.pen. poiché l’interpretazione offerta dal Tribunale secondo cui non vi sarebbe agli atti uno specifico conferimento del potere di impugnazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari di sequestro preventivo non appare corretta, in quanto la procura indica in modo chiaro il procedimento, la volontà di nomina del difensore e la qualità di terza interessata della COGNOME e non contiene alcun limite al potere del compimento di atti defensionali in capo al difensore.
L’interpretazione data dal Tribunale è arbitraria, là dove confonde la premessa con il conferimento dell’incarico che è ampio e si riferisce alla richiesta di riesame, senza alcuna esplicita limitazione all’atto da riesaminare. Deve ritenersi che nel caso in esame poiché non vi era uno specifico onere di indicare analiticamente gli atti da impugnare, emerge chiaramente la volontà della parte privata di conferire il mandato defensionale ai sensi dell’art. 10 cod.proc.pen.. L’ordinanza del Tribunale di Pesaro nel dichiarare l’inammissibilità del riesame per difetto di procura speciale, in quanto ritenuta arbitrariamente limitata alla proposizione de decreto di convalida del sequestro, confonde la procura speciale attraverso la quale il terzo sequestrato è processualmente presente, prevista dall’art. 100 cod.proc.pen., con la procura speciale di cui all’art. 122 cod.proc.pen. cioè quella richiesta per il compimento di singoli at processuali.
La Corte di legittimità ha infatti più volte spiegato che il terzo sequestrato è parificato alla pa privata diversa dall’imputato e può stare nel processo con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod.proc.pen. . La procura alle liti di cui all’art. cod.proc.pen. deve indicare il procedimento a cui fa riferimento e la volontà di nomina del difensore, senza necessità di indicazione delle specifiche attività processuali da compiere.
Osserva inoltre il ricorrente che alcune pronunzie, che hanno affermato la necessità della procura speciale per lo specifico atto del riesame, hanno tuttavia ritenuto applicabile anche la disposizione dell’art. 182 cod.proc.pen. che impone, laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, di dare un termine al difensore per munirsi di valida procura speciale.
Ne consegue che il Tribunale del riesame di Pesaro, avendo ritenuto necessaria la procura speciale per la proposizione dell’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo del GIP, avrebbe dovuto comunque concedere termine al difensore presente in udienza per l’integrazione della procura.
Anche recentemente questa Corte di legittimità ha stabilito che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale non richiede l’adozione di formule sacramentali, ma è sufficiente che emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di impugnare quel determinato provvedimento dell’art. 321 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (…), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terz interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede, l’adozione di formule sacramentali purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5, n. 234266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911) l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quel
specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 258332; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 247057).
Questa Corte di legittimità ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. pro pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha l funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (ex plurimis: Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 258417). Ciò posto, nel caso di specie la procura in atti non appare idonea a conferire la legittimazione al difensore del terzo interessato ad impugnare il decreto di sequestro, anche se per ragioni in parte diverse da quelle indicate dal Tribunale.
Ed infatti l’atto depositato dall’avv. NOME COGNOME presenta nell’intestazione la dicitura ” att nomina del difensore” e dalla sua lettura emerge che la COGNOME, dopo avere premesso di essere destinataria di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza adottato il 22/10/2024 dal Pubblico Ministero nel proc.pen. n. 3204/2024 RGNR Proc.Trib. Pesaro, “nomina quale proprio difensore l’avv. NOME COGNOME“.
Questa espressione che conferisce un semplice mandato defensionale nell’ambito di un procedimento penale, non è sufficiente ad integrare la procura speciale richiesta per il terzo interessato a stare in giudizio, perché non viene conferito uno specifico mandato e, per espresso dettato normativo, la procura speciale non è una procura ad omnia e va riferita ad una specifica attività processuale.
L’ulteriore espressione contenuta nell’atto, “conferendo allo stesso procura speciale al fine di formulare richiesta di riesame” risulta aggiunta a penna in carattere stampatello e non è stata approvata e ratificata con una specifica sigla, da parte di chi ha sottoscritto in calce l’att nomina.
Tale atto non può, pertanto, ritenersi idoneo a conferire al difensore il potere processuale d avanzare richiesta di riesame nell’interesse del terzo interessato, poiché il mandato specifico ad impugnare viene conferito esclusivamente con una frase aggiunta a penna su uno scritto preesistente, e questa disposizione non può essere con certezza attribuita alla COGNOME; la sottoscrizione del difensore, apposta in calce dell’atto di nomina, assolve alla funzione d autenticazione della firma della COGNOME, ma non può riferirsi anche alla frase aggiunta a mano e non ratificata, di cui rimane incerta l’attribuzione.
1.2 In assenza di idonea procura speciale anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché sebbene il contenuto dell’impugnazione sia stato precisato con atto depositato nei termini previsti per la proposizione dell’impugnazione, superando ogni eventuale ambiguità della prima istanza, il difensore era comunque privo di procura speciale ma aveva ricevuto un semplice mandato defensionale inidoneo a consentire al terzo di partecipare al giudizio.
2.Per tali ragioni, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 6 febbraio 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME9> Borsellino
La Presidente
NOME COGNOME