Procura Speciale: Il Dettaglio che Rende Inammissibile il Ricorso in Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, i dettagli formali non sono mai semplici tecnicismi, ma rappresentano le fondamenta della validità di un atto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale il rispetto di questi requisiti, in particolare la necessità di una procura speciale per la presentazione di specifici ricorsi. La mancanza di questo documento ha portato all’immediata dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, vanificando le ragioni di merito che lo sostenevano.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato sulla Riforma Cartabia
Il caso nasce da un ricorso straordinario per errore di fatto presentato da un imputato contro una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione. La difesa sosteneva che la Corte avesse commesso un errore nel non rilevare la sopravvenuta assenza di una condizione di procedibilità per i reati contestati (furto aggravato). Tale novità derivava dalle modifiche introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia”, che per alcuni reati ha cambiato il regime di procedibilità da d’ufficio a querela di parte. L’obiettivo del ricorrente era, quindi, ottenere un annullamento della condanna per un vizio procedurale emerso a seguito delle nuove normative.
La Decisione della Corte e l’Importanza della Procura Speciale
Nonostante le argomentazioni di merito, la Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel vivo della questione. La sua attenzione si è fermata su un aspetto puramente formale, ma decisivo: il ricorso straordinario, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, era stato presentato da un avvocato non munito della necessaria procura speciale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e si basa su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno richiamato la normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. A seguito di questa riforma, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione e munito di procura speciale.
La Corte ha specificato che questa regola si applica pienamente anche al ricorso straordinario per errore di fatto. La logica è garantire che un’impugnazione così delicata, che contesta una decisione del massimo organo giurisdizionale, sia frutto di una volontà chiara e specifica del cliente, manifestata attraverso il conferimento di un mandato ad hoc al proprio legale. Nel caso di specie, il difensore non risultava titolare di tale procura, rendendo l’atto insanabilmente viziato e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la forma è sostanza. La mancanza di un requisito formale come la procura speciale può precludere l’esame di questioni di merito potenzialmente fondate. Per gli avvocati, ciò si traduce nella necessità di una meticolosa attenzione nella preparazione degli atti di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Per i cittadini, è un monito sull’importanza di affidarsi a professionisti non solo competenti nel merito, ma anche estremamente rigorosi nel rispetto delle procedure, poiché un errore formale può costare l’intero esito di un giudizio.
Che cos’è un ricorso straordinario per errore di fatto?
È un mezzo di impugnazione previsto dall’art. 625-bis c.p.p. che consente di contestare una decisione della Corte di Cassazione se questa è stata viziata da un errore nella percezione di un fatto processuale risultante dagli atti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha presentato non era munito della procura speciale, un requisito obbligatorio a pena di inammissibilità per questo tipo di impugnazione, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la Corte non ha potuto esaminare nel merito le sue ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47219 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47219 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 825-bis cod. proc pen. avverso la sentenza emessa dalla IV Sezione Penale della Corte d cassazione nel giudizio recante in nrg 19479 del 2022 per errore di fatto ai s del comma 3 della stessa disposizione sul rilievo della sopravvenuta assenza de condizione di procedibitita del reato a lui ascritto alla luce delle modifiche app dalla cosidetta “riforma Cartabia” al regime di procedibilità dei reati di cui ag 624 e 625, n.4 e 5, cod. pen.;
Considerato che seconde Vorentamento consclidte, deUa giur;s^ruct,—-a legittimità il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625 proc. pen., a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibi e, a un difensore nuinito di procura sp–eciale e iscritto neiitaibo specia’re deiia Corte di cassazione” (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 Cc., Manfreda, Rv. 276039), mentre, nel caso di specie, il difensore che ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non risulta munito di tale procura speciale;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nel proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 12 maggio 2023
li consigliere estensore