Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
avverso il decreto del 23/11/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 23/11/2023 il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo del credito, presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito della misura di prevenzione patrimoniale a carico di NOME COGNOME, ritenendo che le ragioni addotte (omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di verifica ex art. 57 segg. d.lgs. n.159/2011; impossibilità di tempestiva quantificazione del credito) non giustificassero il ritardo per causa non imputabile al creditore
Avverso il decreto ha proposto ricorso dinanzi allo stesso Tribunale di L’Aquila il difensore e procuratore RAGIONE_SOCIALE della società, eccependo che gli organi della procedura erano a conoscenza che l’istante fosse domiciliata presso il proprio legale sin dal mese di luglio del 2022; inoltre, che il credito fatto valere non poteva essere tempestivamente quantificato, con conseguente impossibilità di chiedere
essere tempestivamente quantificato, con conseguente impossibilità di chiedere l’ammissione con riserva del credito, istituto previsto dalla legge fallimentare ma estraneo alla procedura di prevenzione.
Il Tribunale di L’Aquila, in composizione collegiale, con decreto del 28/12/2023 ha disposto la trasmissione del ricorso alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, ritenuta competente per l’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58, comma 5 e 59, comma 9, d.lgs. n. 159/2011.
2. Il ricorso è inammissibile.
Premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura RAGIONE_SOCIALE alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403), nel caso di specie il ricorso è stato proposto nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di creditrice del proposto, dall’AVV_NOTAIO del foro di Bolzano, difensore privo di tale requisito, essendo stata allegata al ricorso soltanto la procura alle liti, peraltro modulata secondo lo schema del procedimento civile (in tal senso, ad esempio, il riferimento alla proposizione di domanda riconvenzionale) e conferita ad avvocato non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE.
La procura RAGIONE_SOCIALE risulta rilasciata, invece, all’AVV_NOTAIO in data 24 gennaio 2024, successivamente, quindi, alla proposizione del ricorso, effettuata il 27 dicembre 2023 presso la cancelleria del Tribunale di L’Aquila.
Le sezioni unite hanno avuto modo di precisare a riguardo che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dal difensore del terzo interessato non munito di procura RAGIONE_SOCIALE, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), non essendo possibile sanare ex post l’inammissibilità causata dalla mancanza di procura RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, va escluso che possa attribuirsi efficacia sanante al rilascio di procura in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
3.1. Inoltre, se è vero che l’impugnazione, (erroneamente) proposta dinanzi al Tribunale anziché in cassazione, ha consentito la trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell’art. 586, comma 5, cod. proc. pen., tuttavia l’istituto della conversione, ispirato al principio di conservazione degli att determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e
non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 228729).
Alla stregua di tale principio, va rilevato altresì che la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell’apposito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985).
4. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 19/03/2024
Il Consigliere estensore
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