Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 161 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 161 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 25 -02-2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udite la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del 18 settembre 2024, con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva disatteso l’istanza di dissequestro dello stabilimento produttivo, oggetto del decreto di sequestro preventivo emes so l’11 gennaio 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme , nell’ambito del procedimento penale in tema di violazioni ambientali instaurato a carico del direttore tecnico e dei componenti del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese, la RAGIONE_SOCIALE, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che sono state eliminate le cause che avevano determinato l’emissione del provvedimento di sequestro, posto che la messa in ripristino dei macchinari, secondo le indicazioni dell’Autorità giudiziaria, ha fatto venir meno il potenziale pericolo di reiterazione della condotta illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.
In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi, in punto di legittimazione alla proposizione del gravame, che il ricorso (e prima ancora l’appello cautelare reale disatteso dal Tribunale del Riesame) è stato proposto nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE in assenza della necessaria procura speciale, dovendosi al riguardo richiamare il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Rv. 286321), secondo cui, in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l ‘ indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell ‘ interesse della persona giuridica. Nella vicenda in esame, l’unica procura speciale in atti, quella del 16 maggio 2023 rilasciata all’AVV_NOTAIO COGNOME dall’indagato NOME COGNOME, risulta del tutto generica quanto al suo oggetto, per cui non può ritenersi validamente istaurato il rapporto giuridico processuale, quantomeno con riferimento al giudizio di legittimità.
Ulteriore profilo di inammissibilità concerne in ogni caso il merito del ricorso, con cui sono state devolute censure non proponibili in questa sede.
Al riguardo, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione
contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ‘ errores in iudicando ‘ o ‘ in procedendo ‘, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’it inerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso , cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
2.1. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, rispetto alla conferma del rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata nell ‘ interesse della RAGIONE_SOCIALE , non è configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a base della propria decisione. In particolare, nell’ordinanza impugnata (pagina 2) è stato rimarcato il pericolo che il libero godimento dello stabilimento sottoposto a sequestro possa consentire di riprendere la perpetrazione delle medesime condotte illecite, ciò in ragione delle reiterate violazioni commesse dagli indagati e delle irregolarità riscontrate a seguito della revoca del precedente vincolo ablativo sulle quote societarie. Quanto poi ai lavori di regolarizzazione eseguiti nell ‘ impianto e all ‘ autorizzazione alla ripresa delle attività produttive, è stato replicato dai giudici dell ‘ impugnazione cautelare che non si tratta di elementi di novità dirimenti, posto che il regolare funzionamento dello stabilimento è assicurato dall ‘ attività direttiva esercitata dall ‘ amministratore giudiziario, mentre analogo affidamento non può essere riposto nei confronti dei responsabili aziendali, proprio avuto riguardo alle circostanze prima indicate.
2.2. Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per ila ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME