Procura Speciale per il Riesame: la Forma non Sconfigge la Sostanza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16185/2024) ha fatto luce su un aspetto cruciale della procedura penale: i requisiti di validità della procura speciale conferita al difensore per proporre istanza di riesame avverso un sequestro preventivo. La Corte ha stabilito un principio di fondamentale importanza pratica: non è la denominazione formale dell’atto a contare, ma la chiara manifestazione di volontà del cliente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Sequestro e un’Istanza Respinta
Il caso trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto alcuni autocarri di proprietà di una società. L’amministratore e legale rappresentante della società, tramite il suo avvocato di fiducia, presentava un’istanza di riesame al Tribunale di Messina per ottenere la restituzione dei beni.
Tuttavia, il Tribunale del riesame dichiarava l’istanza inammissibile. La motivazione? Si riteneva che il legale rappresentante non fosse legittimato a presentare la richiesta, in quanto l’atto di nomina del difensore non era stato considerato una valida procura speciale ai sensi della legge.
Contro questa decisione, l’amministratore, sempre tramite il suo legale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge. Sosteneva, infatti, che il Tribunale non avesse correttamente valutato l’atto, il quale, sebbene intitolato “nomina di difensore di fiducia”, conteneva inequivocabilmente il conferimento di una procura speciale per agire nel procedimento cautelare.
La Decisione della Cassazione e la validità della procura speciale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando gli atti al Tribunale di Messina per un nuovo esame. La Corte ha chiarito in modo definitivo la natura e i requisiti della procura speciale richiesta per l’istanza di riesame da parte del terzo interessato.
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra la procura per il compimento di singoli atti (art. 122 c.p.p.) e quella per la difesa in un determinato procedimento (art. 100 c.p.p.). La Corte ha specificato che quest’ultima, modellata sull’art. 83 del codice di procedura civile, non richiede l’adozione di formule sacramentali o rigide. Ciò che conta è la sostanza.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che la procura speciale per l’impugnazione di una misura cautelare reale deve essere intesa come un mandato per un singolo e specifico giudizio. Per la sua validità è sufficiente che dall’atto emerga chiaramente la volontà della parte di affidare a un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie in quella specifica procedura.
Nel caso in esame, l’atto di nomina, sebbene non intitolato ‘procura speciale’, conteneva un esplicito riferimento al procedimento cautelare relativo al sequestro e conferiva espressamente la facoltà di “impugnazione di qualsiasi provvedimento”. Secondo la Corte, questa formulazione era più che sufficiente a manifestare in modo inequivocabile la volontà dell’amministratore di incaricare il legale per la difesa dei suoi interessi nel giudizio di riesame, inclusa la richiesta di dissequestro dei beni aziendali.
La Corte ha quindi ribadito che un’interpretazione eccessivamente formalistica, che si fermi al ‘nomen iuris’ dell’atto senza analizzarne il contenuto sostanziale, è errata e contraria ai principi del diritto di difesa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, rafforza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che i diritti delle parti non vengano pregiudicati da cavilli burocratici. Per gli avvocati, significa che, pur essendo sempre consigliabile utilizzare una terminologia precisa, un atto che manifesti chiaramente l’intento di conferire un mandato difensivo per uno specifico procedimento sarà considerato valido.
In secondo luogo, la decisione orienta i giudici del merito a un’analisi più completa e meno formalistica degli atti di nomina, invitandoli a leggere il documento nel suo complesso per interpretare la reale volontà della parte. In definitiva, la Corte di Cassazione ha tutelato il diritto di difesa del terzo interessato, assicurando che l’accesso alla giustizia non sia ostacolato da interpretazioni restrittive e formalistiche delle norme procedurali.
Per presentare istanza di riesame contro un sequestro, la procura al difensore richiede formule specifiche?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sono richieste formule sacramentali. È sufficiente che dall’atto emerga in modo chiaro la volontà di affidare al difensore l’incarico di svolgere le difese in quella specifica procedura cautelare.
Qual è la differenza tra la procura speciale dell’art. 100 c.p.p. e quella dell’art. 122 c.p.p.?
La procura speciale ex art. 122 c.p.p. serve per il compimento di singoli atti processuali, mentre quella richiesta dall’art. 100 c.p.p. per il terzo interessato è un mandato difensivo per un intero giudizio (in questo caso, quello cautelare) e non richiede formule rigide, essendo sufficiente la chiara manifestazione di volontà.
Un atto intitolato ‘nomina di difensore di fiducia’ può valere come procura speciale per il riesame?
Sì, secondo la sentenza in esame, può valere come procura speciale se dal suo contenuto complessivo emerge chiaramente la volontà di conferire al legale i poteri per impugnare il provvedimento di sequestro in quella specifica procedura. La denominazione formale dell’atto non è decisiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Milazzo; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 16/10/2023 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME;Vecue-S&=. letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Messina dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME quale amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in ordine ad autocarri intestati alla società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la predetta ordinanza COGNOME, nelle predette qualità, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo impugnazione.
Deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla decisione di inammissibilità assunta dal tribunale, ritenendo il COGNOME non legittimato a presentare la proposta istanza di riesame. Ciò in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il COGNOME avrebbe rilasciato nell’atto di nomina del difensore anche procura speciale al suo difensore, anche quale amministratore e rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, titolare dei beni in sequestro.
Il ricorso è fondato. Si deve premettere che la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all’istituto previsto dall’art. 122 cod. proc. pen., riguardante il compimento di singoli atti, ma – secondo le indicazioni desumibili dall’art. 83 cod. proc. civ., su quale l’art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato – deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258332 – 01). In tal senso per l’analogo caso di giudizio cautelare di appello si è precisato che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (in motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata) (Sez. 6 – n. 2132 del 11/01/2022 Cc. (dep. 18/01/2022 ) Rv. 282668 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La predetta volontà emerge con chiarezza nel caso di specie, laddove nell’atto intitolato formalmente “nomina difensore di fiducia”, necessitante ai fini in esame di una lettura complessiva, si riporta il conferimento di procura speciale nel quadro di un chiaro riferimento al procedimento cautelare afferente l’atto di sequestro oggetto della istanza di riesame, rilasciata espressamente ai fini “sopra indicati”, che comprendono anche la facoltà “di impugnazione di qualsiasi
t
provvedimento”, come tale comprensiva anche della richiesta di dissequestro di
beni dinnanzi al collegio della cautela reale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio dinnanzi al tribunale di Messina.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso, il 10/04/2024.