Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43619 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza la Corte d’appello di Perugia ha rigettato la richiest revocazione proposta da NOME NOME COGNOME avverso il decreto del tribunale di Roma data 25 luglio 2016 con cui erano stati confiscati beni riferibili alla famiglia COGNOME
Avverso la decisione hanno proposto ricorso in cassazione i germani COGNOME a mezzo del proprio difensore. Il Procuratore Generale ha inviato memoria con cui chiede che ricorso sia dichiarato inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione a proporre l’ist revisione da parte del difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Come noto, richiamato altresì nel ricorso, la revocazione (art.28 d.l. 159/2011) va presentata forme previste per la revisione. Ritiene allora necessario questo Collegio dare conti all’orientamento interpretativo, già in passato espresso da questa Corte, secondo il quale fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l’impugnazione
provvedimento con il quale sia stata disattesa un’istanza di revisione è con legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc. Infatti, come è stato anche di recente rilevato, il principio de quo è ricavabile dal tenore testuale dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbi ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali “difensore dell’imputato” e non anche, come si verifica nel caso della revisione, di colui il quale già sia stato condannato (Corte di cassazione, Sezione VI gennaio 2018, n. 1751, in motivazione, non essendo stata massimata sul punto la s indicata; nello stesso senso, e sempre in motivazione, anche Corte di cassazione, penale, 3 ottobre 2006, n. 32814). Non rileva ovviamente il fatto che, come concreto, a fare istanza non sia un condannato o che non si chieda la revisio condanna, dato che il rinvio operato dall’art. 28 del D.L.vo 6 settembre 2011, n forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, compatibili» include anche le formalità della procura, che certamente n incompatibili con la condizione predetta.
Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore di NOME e NOME COGNOME stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revocazione; stessa ontologica “specialità” della procura, ove non sia chiaramente espresso che estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere ol per i quali essa è stata puntualmente rilasciata (Sez.3, n. 18016 del 8/01/ NOME COGNOME). In proposito occorre precisare, sulla base dell’esame degl fascicolo (è noto che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di è giudice anche del fatto ed ha accesso agli atti processuali: Sez. U, n. 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/0 Filardo, non mass. sul punto) che la procura speciale rilasciata dai due ricorrent 2022 -l’unica reperibile in atti e quindi necessariamente quella alla quale si f nell’incipit del ricorso in cassazione- è espressamente circoscritta alla facoltà “di p ai sensi degli artt.28 D.Igs. 159/2011 e 630 c.p.p., richiesta di revocazion decreto di confisca emesso il 25.7.2016 dal Tribunale di Roma…”. Con una dizi stringente ed inequivoca, immediatamente ed esclusivamente collegata alla present di una specifica, ben definita istanza (quella di revocazione, appunto) non vi è interpretazioni che amplino l’ambito della procura all’impugnazione dell’e provvedimento di rigetto. Infatti, ciò sarebbe consentito in caso di formule ‘a procura speciale alle liti con facoltà di proporre impugnazioni) che nel cas sicuramente non ricorrono (in tal senso, Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 Imp. T altro Rv. 260613 – 01).
Di conseguenza, non essendo stata rilasciata al difensore procura spec impugnare la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia ha rigettato revocazione, il ricorso è inammissibile.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000) oltre alla condanna dei ricorrenti al pagam spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria misura, ritenuta equa, di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 settembre 2023
Il Corfsigliere relator
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Il Presidente