Procura Speciale: la Cassazione Conferma la sua Necessità per la Rescissione del Giudicato
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, depositata di recente, offre un importante chiarimento su un requisito formale cruciale nella procedura penale: la procura speciale. La vicenda analizzata dimostra come la mancanza di questo documento possa portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, con conseguenze significative per il condannato. Questo caso sottolinea l’importanza della diligenza procedurale per la tutela dei diritti.
Il Caso: una Condanna e l’Istanza di Rescissione
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna a 13 anni di reclusione, emessa dal Tribunale di Trieste nel 2013 e divenuta irrevocabile nel 2014, per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990). Successivamente, il condannato, tramite il suo difensore, presentava un’istanza di rescissione del giudicato. Questo istituto permette, in casi eccezionali, di rimettere in discussione una sentenza definitiva, specialmente quando la condanna è avvenuta in assenza dell’imputato.
La Corte d’Appello di Trieste, tuttavia, dichiarava l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della normativa sul processo in absentia e sollevando questioni di legittimità costituzionale.
La questione della procura speciale e la sua rilevanza
Il punto centrale della controversia, tuttavia, non è entrato nel merito delle doglianze del ricorrente. La Corte di Cassazione ha infatti bloccato il ricorso su un aspetto puramente procedurale: l’assenza di una procura speciale conferita dal condannato al proprio difensore per la proposizione del ricorso. Il difensore agiva, infatti, sulla base del mandato generale ricevuto all’inizio del procedimento, ma per questo specifico atto, la legge richiede un’investitura più specifica.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali. La motivazione principale risiede nel richiamo operato dall’art. 629-bis del codice di procedura penale (che disciplina la rescissione del giudicato) alle norme sulla revisione del processo, in particolare all’art. 640 c.p.p.
Quest’ultima norma stabilisce espressamente che, per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di revisione, il difensore deve essere munito di procura speciale. Di conseguenza, estendendo questa previsione alla rescissione del giudicato, la Cassazione ha ribadito che il difensore non è legittimato a presentare il ricorso in assenza di tale specifico mandato. La mancanza della procura speciale autenticata costituisce, quindi, un difetto di legittimazione soggettiva che rende l’atto processuale nullo e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha citato un proprio precedente (Sez. 2, n. 23364 del 2020) per rafforzare la sua posizione, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. La ratio di questa norma risiede nella straordinarietà del rimedio impugnatorio, che richiede una manifestazione di volontà chiara e specifica da parte del diretto interessato, ovvero il condannato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ha due conseguenze immediate e pratiche:
1. Inammissibilità del Ricorso: Il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito delle questioni sollevate.
2. Condanna alle Spese: Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma (in questo caso fissata in 3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito per gli operatori del diritto sull’importanza di verificare scrupolosamente tutti i requisiti formali prima di intraprendere un’azione legale, specialmente quando si tratta di rimedi straordinari come la rescissione del giudicato. La procura speciale non è una mera formalità, ma una condizione essenziale per la validità dell’atto, la cui assenza preclude al giudice ogni valutazione di merito, con grave pregiudizio per l’assistito.
Per presentare ricorso per cassazione contro un’ordinanza di inammissibilità della rescissione del giudicato, è sufficiente il mandato generico al difensore?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per questo specifico tipo di ricorso, il difensore deve essere munito di una procura speciale autenticata rilasciata dal condannato, in quanto è una condizione di legittimazione.
Perché è richiesta una procura speciale per impugnare il diniego di rescissione del giudicato?
La richiesta deriva dal rinvio normativo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. (sulla rescissione) alle norme sulla revisione. L’art. 640 cod. proc. pen., applicabile in tema di revisione, prevede espressamente che il difensore debba avere una procura speciale.
Quali sono le conseguenze se il ricorso viene presentato senza la procura speciale richiesta?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Trieste del 16 novembre 20/3, con la quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato riferita alla sentenza del Tribunale di Trieste emessa l’11 aprile 2013, irrevocabile il 4 marzo 2014. Con tale sentenza, il ricorrente era condannato alla pena di 13 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Con l’odierna impugnazione, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014, norma che, nel non consentire alla vicenda in esame l’applicazione della normativa sul processo in absentia, si porrebbe in contrasto con gli art. 3 e 11 Cost., nonché con l’art. 6 della C.E.D.U.
Orbene, il ricorso è inammissibile, perché non corredato dalla procura speciale del condannato, dovendosi richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480), secondo cui, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’art. 640 cod. proc. pen. in tem di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a carico del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese del procedimento, nonché quello di versare la somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.