Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
Presidente
rel. AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
N. SEZ.
REGISTRO GENERALE
NNUMERO_DOCUMENTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME
NOME nato in AUSTRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza n. 3120/24 la Sesta Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 16 marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ne aveva disposto la consegna all’autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Innsbruck, convalidato dal Tribunale, per più delitti (rapine aggravate, furto, truffa aggravata, frode informatica e cessione a terzi di denaro
t
contraffatto), commessi in Italia tra il 2020 e il 2022 e a Liegi nel gennaio dell’anno 2023.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis del codice di rito lamentando un “errore di fatto” commesso nella suddetta pronuncia della Sesta Sezione.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore privo di procura speciale.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048).
Hanno evidenziato le Sezioni Unite che la particolarità del ricorso straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile – per i possibili effetti rescindenti e rescissori – all’istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l’atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr: Sez. 4, n. 34923 d 27/06/2002, COGNOME, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, COGNOME, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, COGNOME, Rv. 253246). Di conseguenza deve essere riaffermato il principio di diritto secondo cui “è inammissibile, per difetto d legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria”».
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della cassa delle
Così deciso il 27/03/2024.