Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23323 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLITARIO NOME nato il 20/01/1990
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del PG NOME COGNOME
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME il quale insiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza pronunciata in data 13 dicembre 2O21 ,a scioglimento della riserva assunta alla udienza di discussione del giorno 11 dicembre 2024, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiest di riesame proposta dai difensori di COGNOME Vladimir in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in relazione a re concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e alla partecipazione associazione del ricorrente quale referente apicale della stessa.
Preliminarmente il Tribunale del Riesame, anche mediante il richiamo ad un precedente ordinanza interlocutoria pronunciata in data 9 dicembre 2024, disattendeva la eccezione di nullità del procedimento di riesame in quanto non era stato dato corso alla richiesta di rinvio della udienza dinanzi al giudice riesame, proposta dalla difesa ai sensi dell’art.309 comma 9 bis cod. proc. pen onde consentire alla difesa del ricorrente di accedere al registro informatico del intercettazioni indicate nella misura cautelare. A sostegno del rigetto il Tribuna evidenziava l’aspecificità della procura speciale rilasciata dall’interes ricorrente al proprio difensore ai sensi dell’art.122 cod.proc.pen., in qua mancante della indicazione del numero di ruolo del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame e della data fissata per la discussione e risultava altr priva di data certa, così da non potersi stabilire se il delegante avesse espre la chiara intenzione di volere rinviare la discussione del riesame, sacrificando suo diritto alla celere definizione dell’incidente cautelare, in quanto il rilas una procura preventiva non consentiva di collegare il differimento ad una effettiva scelta dell’assistito poiché, al momento del conferimento, né l’indaga né il difensore erano a conoscenza della data di fissazione della udienza d discussione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto diverso profilo il Tribunale del Riesame evidenziava che la notifica al difensore della data di discussione del gravame cautelare era intervenuta in data 5 dicembre 2024, di talchè questi aveva avuto la possibilità di comunicare con il proprio assistito e di ottenere una procura più puntuale e specifica, prima che stesso venisse trasferito presso una casa di reclusione distante dallo stud professionale del proprio legale.
3. La difesa SOLITARIO NOME COGNOME ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione dell’art.122 cod. proc. pen. in relazione all’art.37 disp. att. cod. proc. pen. con conseguente nullità ai sensi dell’ar lett.c) cod. proc. pen. concernente l’intervento e la difesa dell’imputato,
conseguiva la nullità dell’ordinanza confermativa della misura cautelare, con conseguente inefficacia della misura.
Assume violazione di legge in quanto, differentemente da quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, la natura preventiva della procura non rendeva maggiormente incerta ed equivoca l’intenzione dell’indagato, manifestata tramite il difensore, di ottenere un breve differimento dell’incidente cautelare, laddove la procura presentava tutti i requisiti imposti dalla legge, quali la indicazione del delegante e del delegato l’oggetto del mandato e anche il riferimento al procedimento (RG e R.Gip) in cui si era inserita l’attività intercettiva, con specifica autorizzazione alla richiesta di differimento della udienza dinanzi al Tribunale del Riesame; la procura era poi stata autenticata dal difensore.
Tutti i profili di incertezza e di manchevolezza, evidenziati nella ordinanza impugnata, risultavano irrilevanti, in quanto la data di rilascio della procura era chiaramente desumibile, in accordo a quanto previsto dall’art.112 cod.proc.pen., da attività alla stessa collegati, quali la richiesta di differimento di una udienza fissata a data certa. Il Tribunale aveva poi in sostanza fatto disapplicazione della previsione di cui all’art.37 disp. att. cod. proc. pen. secondo cui la procura speciale di cui all’art.122 cod. proc. pen. può essere rilasciata anche preventivamente, nell’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce, nella specie l’esame delle intercettazioni contenute nel registro informatico, dovendosi ritenere implicita la valutazione operata dall’indagato ai sensi dell’art.309, comma 9 bis cod. proc. pen.
Con una seconda articolazione deduce motivazione apparente con riferimento ad una valutazione meramente formalistica del contenuto della procura ex art.122 cod.proc.pen. e della funzione della procura preventiva.
2.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva prospettando un motivo nuovo ai sensi dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen. assumendo violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 309 cod. proc. pen., atteso che il giudice adito ai fini del riesame dell’ordinanza cautelare avrebbe dovuto fissare e decidere sulla richiesta di riesame entro il termine di giorni dieci dall’invio degli atti da parte dell’ufficio del P.M., con la conseguenza che l’inutile decorso del suddetto termine, in assenza di una pronuncia sul merito dell’incidente cautelare, ha determinato la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10 cod. proc. pen. e in tali termini ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
2. Con istanza depositata in data 14 aprile 2025 la difesa depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta
personalmente da SOLITARIO NOME COGNOME con autentica del difensore.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.591 comma 1
lett.d) cod. proc. pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, personalmente, ha dichiarato dì rinunciare alla impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente