Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16969 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
avverso la sentenza del 29/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Luino di Varese.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o rigettare il
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha applicato al ricorrente, ai sensi degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato, commesso all’interno della Casa circondariale di Varese in data 22 gennaio 2021.
Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, censurandone la violazione di norme processuali, dal momento che il provvedimento sarebbe stato emesso sulla base di una richiesta ex rt. 444 cod. proc. pen. formulata dal difensore non munito di procura speciale e in assenza dell’imputato. In particolare, da un lato rileva la carenza in atti della procura speciale, dall’altro rappresenta che la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. sarebbe stata avanzata dal difensore di fiducia nell’intervallo in cui l’imputato si era allontanato dall’aula.
In data 6 marzo 2024 il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le censure proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso non sono fondati.
Nella premessa della sentenza impugnata si legge, in realtà, che tutti gli imputati interessati, dopo la modifica dell’imputazione (l’originaria ipotesi di devastazione veniva infatti riqualificata in danneggiamento aggravato), avevano avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a mezzo dei rispettivi difensori muniti di procura speciale.
La sentenza reca, nell’intestazione, l’indicazione di NOME COGNOME come “presente”. Dal verbale di udienza si evince, inoltre, che lo stesso, all’epoca sottoposto per altra causa alla misura alternativa della detenzione domiciliare, era comparso durante la sospensione dell’udienza protrattasi tra le ore 10.03 e le ore 10.44, per poi allontanarsi per eseguire controlli periodici al Ser.T. e rientrare in aula alle ore 11.29, preannunciando un nuovo allontanamento per le ore 13.00.
Risulta pure che, nell’avanzare la richiesta di applicazione della pena, l’AVV_NOTAIO difensore AVV_NOTAIO aveva depositato banco iudicis la somma di euro mille consegnatagli dall’imputato “a valere quale risarcimento conseguente alla condotta di danneggiamento”, comportamento che, come per altri coimputati, ha consentito al ricorrente di ottenere le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti (pag. 7 della sentenza impugnata).
Il difensore rappresenta, oltre alla mancanza in atti della procura speciale, che la richiesta di applicazione della pena sarebbe stata avanzata dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO nell’intervallo in cui l’imputato si era allontanato dall’aula. Ebbene tale circostanza non è evincibile né dal pur dettagliato verbale, né dalla sentenza che indica l’imputato come presente.
Va quindi ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il presupposto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittima l’instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti quando la relativa istanza venga formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, e l’imputato sia presente e nulla eccepisca (Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 249637; v. anche, in materia di rito abbreviato, Sez. U, n. 9977 del 2008, COGNOME, Rv. 238680).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/03/2024