Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45329 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato NOME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea in da 24/5/2023 nel procedimento n. 2674/2018 R.G.N.R. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Co ordinanza in data 24 maggio 2023 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile di NOME COGNOME sog danneggiato nell’ambito del proc. n. 2674/2018 r.g.n.r., a carico di COGNOME NOME NOME altri.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia NOME COGNOME il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione e l’abnormità provvedimento in quanto da un lato il giudice ha riconosciuto a NOME la qualità danneggiato dal reato, dall’altro non gli ha consentito di esperire la tutela dei proprio di sede penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che non è stata rinvenuta in atti la procura speciale necessaria per legittimare il difensore alla presentazione del ricorso.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munit di procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 5238 del 22/11/2013, Rv. 258719).
Nel caso in esame, è lo stesso avvocato che ha sottoscritto il ricorso a qualificarsi co difensore di fiducia e non quale procuratore speciale. Ciò premesso, si osserva che non spetta a questa Corte ricercare nei fascicoli processuali l’originario atto di nomina, essendo onere d ricorrente, ove necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, allegare tale indicare in modo specifico la sua collocazione all’interno del fascicolo processuale.
Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell’atto di nomina, unitamente alla qualificazione del professionista quale difensore e no quale procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile.
In ogni caso, va rilevato che ad essere impugnato è un provvedimento per sua natura inoppugnabile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, confermata dalle Sezioni unite, “l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamen inoppugnabile” (cfr: Cass. pen., Sez. un., 19 maggio 1999, Pediconi, RV 213858).
Nè è possibile, nel caso concreto, ritenere la ricorribilità del provvedimento sotto il p dell’abnormità del medesimo, trattandosi di ordinanza espressamente prevista dall’ordinamento processuale penale ed emessa dall’organo giudiziario dotato del relativo potere. Al riguardo si è pronunciata la Corte costituzionale stabilendo anzitutto che no sussiste alcuna disparità di trattamento del danneggiato dal reato rispetto al pubblico ministe ed all’imputato, dal momento che a questi ultimi non è data la facoltà di impugnare immediatamente l’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile.
Nè – sempre secondo i detti giudici – il fatto che il danneggiato non possa, per effetto d norme in questione, partecipare al processo penale incide in modo apprezzabile sul diritto costituzionale garantito dalla difesa: e ciò in quanto resta per lui impregiudicato l’eser dell’azione in sede civile. Del resto – è stato infine chiarito – “un diverso sistema di attu del diritto di difesa – imperniato sulla immediata impugnabilità, da parte del danneggia dell’ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile – non sarebbe realizzabile sen grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo” (Corte costituzionale, sentenza numero 166 del 1975). E tali argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale mentre era in vigore il codice di procedura penale del 19 sono oggi ancora più validi, ove si consideri che il codice di rito vigente ha introdotto nuova disciplina relativa ai rapporti tra azione civile ed azione penale, consentendo danneggiato di agire autonomamente in sede civile, senza subire il pregiudizio della eventuale
pronuncia di una sentenza penale assolutoria ( Sez.2, Ordinanza n. 43248 del 07/11/2001, Rv. 220612.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma, 5/10/2023
Il consigliere relatore