Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Napoli il 18/8/1967
avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
letta la memoria del ricorrente, che ha replicato alle argomentazioni del Sostituto Procuratore Generale e ha ribadito le deduzioni formulate nel ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Seconda Sezione di questa
Corte, in riforma della sentenza emessa il 4 gennaio 2017 dal Tribunale della stessa città, ha rideterminato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado stato notificato al ricorrente non presso il domicilio eletto, ma nel luogo di residenza dichiarato all’atto della nomina del difensore, ove è risultato irreperibile, con conseguente notifica dell’atto ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di patteggiamento, l’omessa notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza camerale per la definizione del procedimento con il rito alternativo non determina alcuna nullità della sentenza, ove il difensore, munito di procura speciale, sia regolarmente comparso e si sia avvalso del potere rappresentativo attribuitogli (Sez. 4, n. 38111 del 4/02/2014, Ajazi, Rv. 260119 – 01).
Va rilevato che lo stesso principio vale anche nel caso in cui il procedimento è stato definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., venendo in rilievo, i entrambe le ipotesi, una procura speciale rilasciata dall’imputato allo scopo di definire il procedimento nel corso di un’udienza che il conferente prevede e consente sia celebrata in sua assenza, sul presupposto del potere rappresentativo attribuito e in concreto esercitato dal suo procuratore; potere che ne fa il suo alter ego.
2.1. Nel caso in esame, la circostanza che all’udienza dinanzi alla Corte di appello il procuratore dell’imputato è comparso e si è avvalso del potere rappresentativo conferitogli determina l’irrilevanza dell’irrituale notifica de decreto di fissazione dell’udienza al ricorrente, ove pure in ipotesi verificatasi.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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