Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24602 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24602 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Caracas (Venezuela) il 17/04/1954
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del Tribunale della libertà di Cosenza letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Paola aveva disposto il sequestro preventivo, in forma diretta, di denaro pari alla somma di 1.757.148,10 euro, nonché per equivalente, di beni mobili, mobili registrati e immobili fino alla concorrenza del medesimo valore, in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. n. 74 del 2000.
Avverso GLYPH l’indicato GLYPH provvedimento, GLYPH l’indagato, GLYPH nella GLYPH veste di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8, 22 cod. proc. pen., 18 d.lgs. n. 74 del 2000, 25 Cost. Rappresenta il difensore che la società, di cui il COGNOME è legale rappresentante, ha sede in Roma, ciò che radica la competenza per territorio ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che gli elementi indicati dal Tribunale per ritenere il carattere fittizio della sede della società si riferiscono ad accertamenti compiuti nel 2022, laddove i fatti risalgono al 2018, sicché è a quella data che si sarebbe dovuto verificare quale fosse la sede effettiva della società.
2.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 192 e violazione dell’art. 234 cod. proc. pen. Il difensore censura la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, valorizzando quattro indizi che non hanno concludenza, in quanto: 1) la circostanza che il Pati avesse domicilio professionale e fiscale in Amantea non dimostra, con un elevato grado di probabilità, che la sede della società in Roma fosse fittizia, stante la facilità di spostamenti tra Lamezia e Roma; 2) il fatto che il Pati abbia eseguito pagamenti per conto della società sarebbe rilevante ove si fosse dimostrato che il Pati nel 2018 non si sia mai spostato da Amantea, il che non è avvenuto; 3) la circostanza che la Tenenza abbia appurato che le due sedi laziali fossero inesistenti è smentito da quanto riferito dal portiere dello stabile, NOME COGNOME; 4) il fatto che il Pati, in sede di primo accesso, ebbe a dichiarare di avere la disponibilità della documentazione contabile presso il proprio studio professionale sito in Amantea, per un verso è smentito dal fatto che non risultano essere stati rinvenuti documenti riferiti a ITAP, e, per altro verso, si
tratterebbe di una dichiarazione non utilizzabile ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Aggiunge il difensore che il Tribunale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi – quali l’esistenza di conti correnti bancari attraverso i quali operava la società nel periodo 2017-1019 e le fatture relative ai fornitori di materiali edili – che, per contro, avallerebbero la tesi secondo cui la sede in Roma fosse effettiva.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
Sebbene il ricorso sia stato proposto da NOME COGNOMEquale amm.re unico di RAGIONE_SOCIALE” la procura speciale stesa in calce al ricorso stesso è stata rilasciata all’avv. NOME COGNOME da NOME COGNOME quale indagato (“il sottoscritto NOME COGNOME … persona sottoposta alle indagini … nomina proprio difensore di fiducia a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio davanti alla Corte di cassazione”) e non nella veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la quale risulta proprietaria del fondo e che, quindi, in caso di scioglimento del vincolo ablativo, avrebbe diritto alla restituzione del bene.
Invero, il terzo interessato – quale è la società proprietaria dei beni oggetto di apprensione -, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep. 2012, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv.255445; Sez.6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv.266149).
Né la procura speciale conferita dal COGNOME nella veste di indagato può intendersi automaticamente estesa anche all’interessato quale rappresentante legale della società, stante la diversità della posizione dell’indagato rispetto a quella dell’ente, la quale ha la titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di tali interessi; a tal fine, grava sulla società un onere di patrocinio che deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti af difensore.
Nel caso di specie, poiché, appunto, nella procura speciale non risulta la spendita del nome da parte del COGNOME quale di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
SERVICE, la mancata osservanza delle forme previste dall’art. 100 cod. proc.
pen. determina la carenza di legittimazione e, quindi, l’inammissibilità de ricorso.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 05/02/2025.