Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27709 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Cosenza il DATA_NASCITA, quale terza interessata, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 18/08/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che’ ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, terza interessata non sottoposta ad indagini, nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso il 20/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, eseguito nei suoi confronti.
La ragione dell’inammissibilità risiede nella mancata allegazione di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., censurando l’interpretazione formalistica del Tribunale, contrastante con la giurisprudenza secondo la quale la procura speciale non richiede formule sacramentali.
Ricorda che la procura speciale era sostanzialmente contenuta nell’atto di nomina datato 6 luglio 2023, che allega al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato e va, pertanto, accolto.
In ordine alla problematica relativa alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare il costante principio giurisprudenziale (tra le altre, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505, anche per i numerosi riferimenti conformi) secondo cui «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto d rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle
liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.».
E’, dunque, corretto affermare l’inammissibilità dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, ed occorre però, nel delineare i criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, considerare che la procura speciale rilevante nel caso di specie è quella prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. e non, invece, la procura “per determinati atti” prevista dall’art. 122 cod. proc. pen.; naturalmente, per distinguere tra l’uno e l’altro degli atti in questione non ci si deve fermare alla presenza o meno di formule sacramentali, ma occorre verificare il contenuto del singolo atto.
Come hanno ricordato le Sezioni Unite, «la procura speciale di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell’imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell’atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato» (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Come pure hanno ricordato le Sezioni Unite nella medesima occasione, la procura di cui all’art. 100 cod. proc. pen. si distingue però dalla procura speciale per determinati atti (art. 122 cod. proc. pen.) e, ancora una volta, la differenza va colta attraverso l’esame del contenuto del singolo atto di cui si discute.
In generale, dunque, «la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.» (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282668, che, in motivazione, ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata).
Ed allora, nel caso di specie occorre prendere atto che quella allegata alla richiesta di riesame, formalmente intestata “nomina a difensore di fiducia”, costituiva in pari tempo una procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (non invece ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.), dal momento che essa conteneva chiaramente la manifestazione di volontà di conferire all’AVV_NOTAIO la facoltà di svolgere le difese necessarie per tutelare le ragioni
dell’interessata nella specifica procedura di riesame, cui l’atto si riferisce, avverso il decreto di sequestro, chiaramente individuato attraverso la menzione del numero di riferimento.
Ne consegue, pertanto, come nel caso in esame vada ravvisata la sussistenza di un mandato con specifica indicazione del provvedimento da impugnare, da cui discende l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso il 13/03/2024