Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 52 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione atti all’Autorità competente per territorio.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 maggio 2023, il tribunale di Salerno, sezione per il riesame, dichiarava inammissibile l’istanza proposta da NOME COGNOME legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE confermando il decreto dm sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato e, in via subordinata, in caso di incapienza, anche parziale, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei singoli reati contestazione, nell’ambito del procedimento penale che, per quanto qui di interesse, vede indagata la RAGIONE_SOCIALE unitamente ad altri soggetti, in questa sede non ricorrenti, per il delitto di cui al capo 86 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falso in autocertificazione), in relazione a fatti contes come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel predetto capo di imputazione.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’inammissibilità della richiesta di riesame per la ritenuta carenza della procura speciale.
In sintesi, si duole la difesa per aver il tribunale del riesame ritenuto privo di legittimazione il difensore a proporre istanza di riesame per asserita carenza della procura speciale, risultando dagli atti solo la nomina quale difensore di fiducia della RAGIONE_SOCIALE e non anche la procura speciale a difendere la società che ha subito il sequestro. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto fondata su un’erronea lettura dell’atto che, al di là della mera denominazione formale di “nomina al difensore di fiducia ed elezione di domicilio”, recherebbe invece al proprio interno tutti gli elementi sostanziali e costitutivi di una procura speciale, risultand la legale rappresentante della società aver nominato l’Avv. COGNOME quale difensore di fiducia della società, concedendo allo stesso legale la facoltà di assistere la società nella fase di esecuzione, nelle richieste di dissequestri ed in particolare di “proporre riesame avverso l’ordinanza applicativa di misure caute/ari personali e reali, emesso in data 14.03.2023 dal GIP….con la quale è stata disposta anche la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato”. Ricorrerebbe, pertanto, al di là del nornen, la manifestazione di volontà da parte del soggetto legittimato, ossia la legale rappresentante, di conferire una
procura speciale. Cita al riguardo giurisprudenza di questa Corte (segnatamente Cass. 41243/2006; Cass. 1286/2014; Cass. 2899/2014).
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’eccezione di competenza introdotta con memoria all’ud. 18 maggio 2023.
In sintesi, premesso che il tribunale del riesame, pur dichiarando l’istanza inammissibile, aveva incidentalmente affrontato anche la questione della competenza territoriale, respingendola, sostiene la difesa della ricorrente – dopo aver integralmente trascritto la relativa questione sottoposta al giudice del riesame che tenuto conto della circostanza che il reato più grave, tra quelli addebitati alla Deaconu, è il delitto di indebita compensazione aggravata ex art. 13-bis, comma 3, d. Igs. n. 74 del 2000, per cui è stato emesso il provvedimento di sequestro, alla luce della più avveduta giurisprudenza di questa Corte, segnatamente della decisione emessa da questa Sezione con sentenza n. 2351/2023, la competenza per territorio andava individuata nel luogo in cui è stata effettuata l’ultima utili zazione del credito inesistente nell’anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ossia nella specie, in Roma, essendo a Roma la sede operativa della società, la sede legale, la sede dell’Agenzia delle Entrate che svolge gli accertamenti tributari in ordine ai fatti per cui si procede, l’agenzia dell’istituto bancario press quale insiste il c/c societario, ossia il conto su cui è stato effel:tuato l’addebito misura ridotta, perché diminuito del valore del credito di imposta asseritamente inesistente. Censurabile sarebbe, invece, la motivazione dei giudici del riesame che, allineandosi al GIP, si sarebbero limitati a ritenere infondata l’eccezione per il vincolo di connessione del reato ascritto alla ricorrente con quello associativo contestato al capo 1), ascritto agli indagati con cui la stessa ricorrente concorre nella perpetrazione del reato contestatole, tema che peraltro costituiva solo il primo dei punti sollevati dalla difesa nella memoria, essendo rimaste le altre deduzioni difensive prive di risposta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza assoluta della motivazione con riferimento alle censure dedotte in tema di fumus delicti.
In sintesi, si sostiene che sul punto della configurabilità dell’illecito di c all’art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000 vi sarebbe un silenzio motivazionale, nonostante in sede di istanza di riesame la difesa avesse depositato documentazione dimostrativa del fatto che i corsi di formazione erogati ai dipendenti della società avessero avuto realmente luogo. Non sarebbero stati indicati, né nell’ordinanza genetica né in quella impugnata, gli specifici elementi probatori individualizzanti
nei confronti della legale rappresentante della società, pacificamente estranea al reato associativo, e dei fatti alla stessa addebitati. I giudici del riesame si sareb bero limitati a riportare episodi inconferenti rispetto ai fatti specifici addebitati COGNOME, non essendovi alcun riferimento sulla questione dell’effettiva tenuta dei corsi di formazione erogati alla società, oggetto di puntuale devoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito di istanza, accolta, di trattazione orale, depositata in data 7 settembre 2023, è fondato nei limiti di cui si dirà oltre.
2. Fondato è anzitutto il primo motivo.
Dirimente al riguardo è l’esame dell’atto denominato “nomina a difensore di fiducia ed elezione di domicilio”, rilasciato in data 27 aprile 2023 dalla legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE in favore dell’Avv. COGNOME in cui l’indagata nomina quale amministratore unico e legale rappresentante della società il predetto legale concedendo al medesimo “in particolare di proporre riesame avverso l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa in data 14.03.2023 dal GIP….con la quale è stata disposta anche la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato”.
Coglie invero nel segno l’obiezione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 – 01; da ultimo, Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01).
In ragione di quanto sopra precisato, è di tutta evidenza, dunque: a) che il difensore del soggetto dotato di posizione processuale sussunta tra quelle catalogabili all’interno della norma in disamina, munito del mandato alle liti ex art. 100 cod. proc. pen., in ragione del conferito ius postulandi sarà legittimato a compiere ogni atto del procedimento di interesse del patrocinato a questi non esclusivamente riservato senza che occorra alcuna specificazione in tal senso in seno al relativo mandato; b) che tale facoltà è destinata ad esondare anche gli argini del grado processuale di immediato riferimento rispetto all’epoca di conferimento del mandato purché il tenore dell’atto legittimi una siffatta volontà, vincendo così la
presunzione di cui all’art. 100, comma 3, cod. proc. pen.; c) che in linea con quanto sopra vanno letti gli arresti di questa Corte in forza ai quali (a far data da Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, PC in proc. COGNOME, Rv. 229179 – 01) è legittimato a proporre appello il difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., e ciò anche quando il mandato non contiene espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dalla interpretazione del mandato – di attribuire al difensore stesso anche un siffatto potere.
3. Il secondo motivo è invece inammissibile.
Ed invero, la circostanza che il giudice del riesame, nel pervenire a giudizio di inammissibilità dell’istanza in ragione dell’erronea affermazione del difetto di legittimazione del difensore – procuratore speciale, abbia incidentalmente esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta in sede di riesame, non è sufficiente a ritenere impugnabile sotto tale profilo l’ordinanza per ragioni attinenti al merito della controversia.
Questa Corte ha già affermato infatti che la circostanza che il tribunalej 4plie v costituito a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., pur dichiarando inammissibile il provvedimento con cui sia stata respinta un’istanza di revoca di misura cautelare, in quanto fondata su motivi già negativamente valutati in sede di riesame, esamini egualmente il merito dell’impugnazione, non vale a conferire al provvedimento la qualità di atto impugnabile, giacché l’effetto preclusivo si è definitivamente verificato con ogni conseguenza ad esso connaturata (Sez. 1, n. 4394 del 22/10/1993, Rv. 196347 – 01).
La questione, pertanto, dovrà essere nuovamente esaminata in sede di rinvio da parte del tribunale di Salerno, competente a pronunciarsi sul merito dell’impugnazione proposta, essendo stato accolto il ricorso sul preliminare ed assorbente motivo afferente alla sussistenza della legittimazione del difensore ad impugnare il provvedimento dei giudici del riesame.
4. Infine, anche il terzo motivo è inammissibile.
I giudici del riesame non hanno esaminato il “merito” della questione oggetto dell’impugnazione cautelare afferente alla configurabilità del fumus del reato ipotizzato, avendo arrestato il loro giudizio all’esame (oltre che, incidentalmente, di alcune questioni preliminari) della questione principale, di natura processuale, afferente alla legittimazione ad impugnare del difensore.
Il mancato esame della questione dedotta con riferimento al fumus, pertanto, non determina alcun vizio motivazionale, essendosi infatti limitato l’esame del tribunale alle sole questioni preliminari e processuali senza attingere al merito dell’impugnazione.
L’impugnata ordinata dev’essere, conclusivamente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno perché si pronunci sull’istanza di riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 14 novembre 2023
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