Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28527 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 8/11/2023 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare il ric:orso inammissibile essendo state riproposte le medesime questioni già vagliate nel giudizio di merito;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza del 8/11/2023, il Tribunale del riesame di S. Maria Capua Vetere, rigettando l’appello proposto, confermò l’ordinanza in data 5/10/2023, con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di restituzione del veicolo TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO avanzata da NOME, “quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE“, sequestrato nell’ambito del proc. pen. n. 13909/21 RGNR a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME, all’epoca indagati, oggi imputati, per i reati di cui agli artt. 110 cod. peri, 40 lett. b) e 49 comma 1 d.lgs. 504/95 (capo a), commessi in Caivano il 7.10.2021, e del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., accertati in Caivano lo stesso giorno;
Avverso l’ordinanza COGNOME, ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando “l’inosservanza e la violazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve dar conto nell’applicazione della legge penale, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.”. Assume la ricorrente che all’epoca del controllo originante il sequestro, la società RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun titolo per esercitare il controllo o la vigilanza la cui omissione, secondo il Tribunale, giustificava il mantenimento del vincolo sul bene in quanto ostativa alla possibilità di configurare la predetta società quale terzo interessato in buona fede. Il patto di riservato dominio che, dopo l’imposizione del vincolo, aveva permesso alla RAGIONE_SOCIALE di riacquistare la proprietà dela motrice a causa dell’inadempimento della società acquirente, “nella titolarità dei fratell Madonna”, infatti, alla data del 9/10/2021, non consentiva alcun controllo sull’impiego del mezzo. Il ricorrente ha, anche, aggiunto che l’attività illecita er stata del “tutto estemporanea e imprevedibile” e che COGNOME nutriva “massima fiducia, soprattutto nell’COGNOME NOME“, soggetto incensurato, “laureato”, alla donna legato da rapporti di affinità. Il ricorso sostiene, ancora, che solo il gasolio oggetto del travaso costituiva corpo di reato e non certo la motrice che era una “res neutra e fungibile”.
L’art. 325 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione alla proposizione del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione contro l’ordinanza emessa a norma dall’art. 322 bis cod. proc. pen. all’imputato, e al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. In forza del principio generale sancito dall’art. 568 comma 4 cod. proc. pen., ancora, è necessario che chi proponga l’impugnazione sia portatore di un interesse attuale e concreto, interesse che, nei casi quale quello in esame, non può che essere individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. III, n. 24885 del 6/5/2021, RAGIONE_SOCIALE, n.m.; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753- 04; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, Nita, Rv. 230964).
Giova anche ricordare che l’art. 100, comma 1, del codice di rito prevede che le “altre” parti private “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale” rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto.
Venendo al ricorso in esame, va osservato che la procura speciale, inoltrata il 23.11.2023, con cui l’AVV_NOTAIO venne nominato difensore di fiducia “per proporre ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il provvedimento emesso in data 8/11/2023 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere”, così come quella, inoltrata il 10.10.2023, con cui all’AVV_NOTAIO venne dato l’incarico di proporre impugnazione avverso il provvedimento
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di rigetto emesso in data 5/10/2023 dal GIP del Tribunale di Napoli Nor risultano essere state rilasciate da COGNOME NOME quale persona fisica e non legale rapp.te della società RAGIONE_SOCIALE, persona giuridica che, seco prospettazione difensiva, è proprietaria del veicolo e, conseguentemente, diritto alla restituzione.
RAGIONE_SOCIALE, pertanto, non risulta aver mai dato incarico a un le per proporre ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione avverso il provvedimento del Tribunale di S Maria Capua Vetere.
Va, ancora, precisato che il rilevato vizio preclusivo non è sanabile ( 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505) e, comunque, non risult alcuna successiva procura speciale rilasciata dalla società che, secondo l’ip difensiva, sarebbe titolare del bene in sequestro ed unica legittimata al restituzione.
Va, infine, escluso che il vaglio di ammissibilità possa essere superan prendendo in considerazione la posizione di COGNOME NOME quale persona fisica, emergendo dal ricorso uno specifico interesse all’impugnazione in favore del predetta che, in quanto non titolare di alcun diritto sul bene in sequestro, ex se legittimata a ottenere la restituzione dello stesso (Sez. 3, n. 3 16/01/2019 Rv. 276545 – 01).
La impugnazione proposta in proprio è pertanto inammissibile per difetto di interesse e, conseguente, di legittimazione.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle sp processuali nonché – apparendo evidente dalla proposizione stessa del impugnazione che ella ha proposto il ricorso determinando la caus d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186 tenuto conto dell’entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata d’inammissibilità – della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/5/2024 Il Consigliere estensore
Pre dente