Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16955 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente
Sent. n. sez. 743/2025
NOME COGNOME
CC – 15/04/2025
NOME
R.G.N. 3782/2025
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME COGNOME
– Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nata a Pinerolo il 12/11/1982
avverso l ‘ ordinanza del 04/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia riqualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per l’ ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione , ha respinto l’istanza presentata dalla terza interessata NOME COGNOME diretta a ottenere il dissequestro di una cassetta di sicurezza a lei intestata e la restituzione di quanto ivi contenuto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge , l’erronea qualificazione del provvedimento ablatorio come misura cautelare reale piuttosto che come sequestro probatorio, avuto riguardo all’autorità giudiziaria emittente e alla mai intervenuta richiesta di conversione in sequestro preventivo.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale.
È principio costantemente affermato da questa Corte, che il Collegio intende ribadire, che, anche nell’ambito del procedimento di esecuzione, il difenso re del terzo interessato non possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione, quando risulti privo di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9967 del 28/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 41731 del 10/09/2024, Calabrese, non mass.; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, COGNOME, Rv. 282086-01; Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, in data 21 giugno 2023, NOME COGNOME «quale terza interessata», ha dichiarato di «nominare quale difensore e procuratore speciale l’avv. NOME COGNOME conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e in particolare quella di proporre istanza di incidente di esecuzione, presentare memorie, svolgere le conclusioni, nominare sostituti processuali e fare in sostanza tutto quanto necessario per il buon espletamento del mandato».
L’art. 122, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la procura speciale debba contenere «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita», a pena di inammissibilità (e il successivo comma 3 esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale). Difetta, quindi, nel suddetto mandato difensivo, qualsiasi specifico riferimento a una eventuale successiva impugnazione.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME