Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1728 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1728 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nata a Verzino il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del Tribunale del riesame di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/06/2025, il Tribunale del riesame di Taranto rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal Procuratore della Repubblica di Taranto ed avente ad oggetto un hard disk di marca ‘Seagate’, contenente dati e documenti – in formato elettronico – presenti all’interno della sede operativa della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, corrente in Mottola, INDIRIZZO..
Avverso tale ordinanza ricorre l’indagata.
2.1. Con un primo motivo lamenta mancanza di motivazione e motivazione apparente, incongrua e non pertinente alla fattispecie.
In primo luogo, censura l’omessa convalida del sequestro eseguito in data 12/07/2024 e l’illegittimità di quello eseguito in data 12/05/2025.
In secondo luogo, evidenzia l’assenza di poteri in capo alla Guardia di Finanza di estrarre copia digitale dei file contenuti all’interno dei computer aziendali.
In terzo luogo, censura di motivazione apparente il rinvio per relationem ad un atto, la CNR del 31/10/2024, ignoto alla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposta dall’indagata ma avente ad oggetto beni di proprietà della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, Ł inammissibile in quanto privo della necessaria procura speciale.
In ordine alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, il Collegio ribadisce l’affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839, Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485 e Sez. 6,
46429 del 17/09/2009, Rv. 245440), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, deve trovare applicazione la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che prevede espressamente che il terzo interessato possa stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
La posizione processuale del terzo interessato Ł infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta , ex lege ed Ł titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che Ł imposta solo per i casi di atti cd. ‘personalissimi’.
Non così per il terzo interessato, perchØ questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., Ł portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che Ł soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ..
Su questa falsariga, si Ł altresì affermato che Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame (cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722).
Tanto premesso, deve rilevarsi che all’odierno ricorso per cassazione non Ł stata allegata alcuna procura speciale rilasciata al difensore dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, società proprietaria del bene la cui copia Ł stata estratta, per cui, a prescindere da ogni considerazione sul merito delle doglianze sollevate, non può ritenersi validamente istaurato il rapporto giuridico processuale.
In ogni caso, il ricorso Ł manifestamente infondato anche nel merito.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il Tribunale del Riesame ha disatteso la censura relativa alla dedotta nullità del decreto di sequestro probatorio e conseguente inutilizzabilità dei dati informatici, ritenendo infondate le doglianze, che vengono in questa sede pedissequamente riproposte, con argomentazioni logicamente espresse e conformi a diritto, con le quali la ricorrente non si confronta in concreto.
In particolare il Tribunale del riesame ha evidenziato la legittimità delle attività svolte dalla Guardia di finanza per l’acquisizione di copia dei dati informatici estratti dal server aziendali e dai dispositivi, dando atto dell’avvenuto utilizzo di misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione dei dati originali e di impedirne l’alterazione, rilevando anche, come dal verbale di acquisizione in atti, non risultava fosse stata sollevata dalla parte interessata alcune eccezione o contestazione in relazione alla correttezza delle operazioni svolte.
¨ stata correttamente ritenuta la legittimità del sequestro probatorio dell’ hard disk contenente la documentazione informatica e le e-mails giacenti sui dispositivi e apparecchi informatici presenti all’interno della sede operativa della “RAGIONE_SOCIALE” sulla base di quelli che sono i principi giurisprudenziali elaborati in materia ed in riferimento anche ai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea, puntualmente richiamati nell’ordinanza.
Si rileva, peraltro, la piena autonomia del decreto di sequestro rispetto alla (preliminare) attività di verifica effettuata dalla Guardia di finanza che ha portato all’acquisizione della notizia di reato sulla base della quale Ł stato emesso il successivo sequestro.
I militari della GDF quali hanno infatti ottenuto i dati informatici a seguito del legittimo esercizio dei poteri di polizia amministrativa loro conferiti dalla legge (e segnatamente dall’articolo 52 d.P.R. 633/1972). Una volta completato l’accertamento amministrativo, ed estratti questi dati, i militari hanno trasmesso all’Autorità giudiziaria l’informativa della notizia di reato per l’apertura del procedimento penale, cui ha fatto seguito il sequestro probatorio della copia forense estrapolata.
Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, infatti (Sez. 3, n. 11207 del 16/10/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, n.m.), i finanzieri svolgono, al contempo, funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria nelle materie di loro competenza. Pertanto, rientra nei compiti dei militari acquisire tutti gli elementi di prova utili e pertinenti all’accertamento delle violazioni tributarie, senza necessità di previa autorizzazione da parte della A.G. (salvi i casi espressamente indicati nel citato art. 52).
Sono, dunque, assolutamente prive di pregio le doglianze concernenti la dedotta questione di mancata di convalida del sequestro, posto che al momento della verifica della Guardia di finanza non vi era stato alcun sequestro da convalidare, ma solo l’acquisizione, peraltro in copia, di alcuni dati dai quali sarebbe emersa la notizia di reato.
Del tutto inconferente Ł poi il richiamo alla CNR del 31/10/2024, che il Tribunale del riesame non ha utilizzato per la motivazione del provvedimento, ma ha solo richiamato incidentalmente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME