Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/06/1976 a TORINO avverso l ‘ordinanz a in data 04/12/2024 del GIP del TRIBUNALE DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio difensore, impugna l ‘ordinanza in data 04/12/2024 del Tribunale di Torino che, in sede d’incidente d’esecuzione, ha respinto l’istanza di dissequestro e restituzione avanzata nell’interesse dello stesso NOME COGNOME e avente a oggetto il contenuto della cassetta di sicurezza intestata ad NOME COGNOME e delle somme di denaro rinvenute nella cassetta di sicurezza intestate allo stesso ricorrente. Precisa di essere terzo
estraneo nel procedimento penale definito con sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di NOME COGNOME padre del ricorrente.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 252 cod. proc. pen., 262, commi 1, 3 e 4 cod. proc. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.
Dopo avere riassunto la vicenda processuale, il ricorrente sostiene che il g.i.p. ha erroneamente ritenuto che i beni fossero vincolati da un sequestro preventivo, là dove il decreto di perquisizione del pubblico ministero in data 03/10/2019 e l’ordinanza del riesame avverso il decreto di perquisizione attestano che il vincolo reale è stato apposto con un sequestro probatorio.
1.2. Aggiunge che il giudice ha ritenuto si trattasse di un sequestro preventivo sulla base di un’annotazione di polizia giudiziaria che, invero, non è vinc olante quanto alla qualificazione giuridica del provvedimento ablatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale.
È principio costantemente affermato da questa Corte, che il Collegio intende ribadire, che, anche nell’ambito del procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato non possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione, quando risulti privo di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. ( cfr., Sez. 2, n. 9967 del 28/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 41731 del 10/09/2024, Calabrese, non mass.; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, COGNOME, Rv. 282086-01; Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-01).
Nel caso di specie, in data 21/06/2021, NOME COGNOME «quale terzo estraneo nell’ambito del procedimento penale indicato a ma rgine », ha dichiarato di «nominare quale difensore e procuratore speciale l’avv. NOME COGNOME conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e in particolare quella di proporre istanza di incidente di esecuzione, presentare memorie, svolgere le conclusioni, nominare sostituti processuali e fare in sostanza tutto quanto necessario per il buon espletamento del mandato».
A fronte di ciò, va osservato che la formulazione così esposta nel conferimento difensivo non contiene i requisiti propri della procura speciale richiesta per presentare ricorso per cassazione nell’interesse di un terzo estraneo al procedimento penale.
L’art. 122, comma 1, cod. proc. pen. , infatti, prevede che la procura speciale debba contenere «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita», a pena di inammissibilità (e il successivo comma 3 esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale).
Nella formula sopra esposta manca l’indicazione del ricorso per cassazione ovvero dell’impugnazione al provvedimento sollecitato al giudice dell’esecuzione,
così difettando, nel suddetto mandato difensivo, qualsiasi specifico riferimento a una eventuale successiva impugnazione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da d ifensore privo di procura speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2025