Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘Il luglio 2023, la Corte d’appello Roma dichiarava inammissibile l’istanza di NOME COGNOME, avente ad oggetto la revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dalla Corte d’appello di Cagliari in data 21 febbraio 2022, divenuta solo parzialmente definitiva in data 11 gennaio 2023, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dalla Sez. IV^ penale di questa Corte, n. 4932/2023 che, nell’annullare la predetta sentenza emessa dalla Corte d’appello di Cagliari, limitatamente all’imputazione di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica (reato associativo), ha rigettato il ricorso per quanto qui di interesse, del NOME con riferimento ai motivi di ricorso diversi da quelli relativi al delitto associativo ed in particolare relativi ai reati sat (reati di furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, ritualmente munito di procura speciale, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 634, cod. proc. pen., 127, 96 e 122, cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione per difetto RAGIONE_SOCIALEa procura speciale.
In sintesi, si duole la difesa per avere la Corte d’appello errato nel dichiarare inammissibile de plano l’istanza di revisione, la quale non era stata proposta senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633 e 641, cod. proc. pen., essendo erronea l’affermazione secondo cui l’istanza non fosse corredata da procura speciale, essendo la stessa stata apposta in calce all’istanza di revisione. Vi sarebbe poi la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 96 e 122, cod. proc. pen., perché, avendo la giurisprudenza ritenuto che le disposizioni di cui all’art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per la loro intrinseca natura e finalità perseguita sono suscettibili di un’interpretazione ampia e scevra da ogni rigidità formalità, allo stesso tale principio varrebbe per la procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen., in quanto quest’ultima era stata conferita con l’atto di nomina. Sarebbe stato poi violato l’art. 127, cod. proc. pen., per aver adottato la Corte l’ordinanza d inammissibilità senza preventiva fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale partecipata ex art. 127, cod. proc. pen., ma con procedura de plano. In ogni caso sussistevano elementi in atti idonei a provare la sussistenza di un rapporto fiduciario tra la difesa e il NOME, avendo questi conferito nomina fiduciaria e procura speciale nei
precedenti gradi del giudizio di merito, potendosi pertanto ritenere implicito il ri ferimento anche al procedimento di revisione, riferimento esplicito sul potere di presentare istanza di revisione che sarebbe contenuto nella procura speciale depositata.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 630 e 634, cod. proc. pen., in riferimento alla declaratoria di inammissibilità per estraneità alle ipotesi di cui all’art. 630, cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALEe ragi poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa revisione.
In sintesi, quanto alla dedotta ipotesi di revisione ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., si duole la difesa per aver la Corte d’appello errato nel dichiarare de plano l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione, non proposta fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641, cod. proc. pen., essendo stata in particolare indicata la inconciliabilità tra quanto stabilito dai giudici di merito e quan affermato da questa Corte, con la sentenza di annullamento parziale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Cagliari per il reato associativo. I giudici territoriali avrebbero errato, in particolare, nell’escludere ch suddetta inconciliabilità possa rientrare nell’ipotesi prevista dalla lett. a) RAGIONE_SOCIALE‘ 630, cod. proc. pen., posto che il ricorrente si era visto condannare per il reato associativo nonostante i risultati RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefohiche fossero inutili zabili. Nonostante l’evidente incompatibilità tra le predette sentenze, i giudici d Roma sarebbero incorsi in un errore di diritto, rilevando l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza sul presupposto che si tratti soltanto di una diversa valutazione sui medesimi fatti su cui le due sentenze si fondano. La Corte d’appello di Roma avrebbe, dunque, esteso il controllo alla tenuta RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di revisione rispetto ai contenuti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore pronuncia, che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente realizzato nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, così invece anticipando il giudizio di merito proprio RAGIONE_SOCIALEa fase successiva a quella di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione, laddove invece avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’inconciliabilità tra i due diversi giudicati posti a confronto dal ricorrente in me ai medesimi fatti non addentrandosi nella valutazione; quanto, invece, all’ipotesi di revisione di cui alla lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, cod. proc. pen., la difesa conte l’assunto secondo cui non costituirebbe motivo di revisione l’eventuale improcedibilità per difetto di querela, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibil richiamando a sostegno una pronuncia di questa Corte, la n. 17170/2017, che ha invece ritenuto che rientra nella nozione di prova nuova la mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità del reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna. Sarebbe poi errata l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la riforma COGNOME non avrebbe modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato avente ad oggetto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo invece necessaria la querela RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, citando a sostegno una decisione di questa Corte, la n. 29594/2023). Si richiama, infine, in ricorso una sentenza emessa dal Tribunale di Latina (sentenza n. 1828/2023) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente per il reato di furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per difetto di querela, donde sussisterebbe un contrasto di giudicati tra la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, e quanto statuito dal tribunale di Latina. A tale ultimo proposito, si rileva che nessuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di furto aggravato contestate nella sentenza resa dalla Corte d’appello di Cagliari, riguarda il reato di furto aggravato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 625, n. 7, cod. pen., ossia aggravato dall’esposizione RAGIONE_SOCIALEe cose alla pubblica fede, riferendosi invece le contestazioni al furto aggravato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 625, nn.ri 2 e 5 cod. pen. Conclude, infine, la difesa del ricorrente eccependo un vizio di travisamento probatorio nell’ordinanza impugnata laddove avrebbe dapprima negato che la riforma COGNOME aveva modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, aveva implicitamente ammesso che ciò fosse avvenuto, laddove ha sostenuto che il mutamento RAGIONE_SOCIALEa procedibilità comunque non possa ritenersi assimilabile al concetto di prova nuova, peraltro richiamando erroneamente, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, una decisione di questa Corte (la n. 14987/2020) riguardante un caso di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena e non di condanna a seguito di dibattimento.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’art. 634, cod. proc. pen., con rifermento alla declaratoria “de plano” RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione.
In sintesi, si censura l’ordinanza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’istanza di revisione senza preventivamente assicurare il contraddittorio fissando un’udienza camerale ex art. 127, cod. proc. pen. Ed invero, osserva la difesa, previo richiamo degli elementi di novità probatoria indicati nell’istanza di revisione (informativa di reato Legione CC Sardegna, compagnia di Villacidro NORM; verbali di verifica RAGIONE_SOCIALE; sentenza emesse nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME; missiva cancelliere Mura relativa alla posizione processuale di COGNOME NOME), che l’esame era funzionale alla più ampia prospettazione dialettica RAGIONE_SOCIALEe tesi poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del novum prodotto, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva capacità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, la Corte d’appello di Roma non avrebbe potuto procedere “de plano”,
determinando ciò una violazione del contraddittorio (cita al riguardo, Cass. 11453/2015).
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di manifesta illogicità o mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
In sintesi, l’ordinanza sarebbe censurabile laddove assertivamente avrebbe concluso per l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione, limitandosi alla lettura degli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa condanna, senza tuttavia esaminare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale, la portata degli elementi a discarico e, quindi, l’interferenza RAGIONE_SOCIALE‘intero compendio difensivo sugli elementi individuati a carico, richiamando a tal proposito gli elementi di novità probatoria indicati in sede di illustrazione del precedente motivo chiarendo le ragioni RAGIONE_SOCIALEe loro rilevanza alle pag. 18/22 del ricorso, da intendersi in questa sede illustrativa richiamati integralmente per ragioni di economia espositiva.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 6 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Secondo il PG, il ricorso è manifestamente infondato. La decisione impugnata è corretta e conforme all’art. 631 c.p.p. a termini del quale: «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». L’ordinanza impugnata illustra, con motivazione sintetica ma congrua, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, perché i nuovi elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di revisione dal condannato non siano tali da dimostrare, ove accertati, il proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente. La Corte territoriale nell’ordinanza impugnata spiega perché le considerazioni in ordine alla procedibilità dei reati satellite (per quali la sentenza è ormai definitiva) non possano portare a una pronuncia di revisione, trattandosi di modifica normativa che, quand’anche applicabile nel caso di specie (mentre l’ordinanza impugnata segnala come, secondo una recentissima pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, per i furti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia tuttora operativa la procedibilità d’ufficio) risulta intervenuta successivamente alla pronuncia di condanna e, come tale, inidonea a integrare un caso di revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza. La Corte territoriale nel motivare la sua decisione non incorre in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione. Al contrario, il ricorso in esame indugia a reiterare le sue tesi senza però confrontarsi concretamente col tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, specie laddove la Corte capitolina evidenzia le plurime ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta. In definitiva, a tacere ogni ulteriore considerazione, co
ricorso in esame il ricorrente insiste a proporre una rivisitazione del giudizio di merito compiuto dalla Corte territoriale incurante dei limiti esistenti per il giudiz di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.
Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1. E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata che ha chiarito le ragioni (pagg. 3/4) per le quali vi era il difetto di procura speciale.
Sul punto, la Corte d’appello ricorda che tale è la procura speciale rilasciata con riferimento ad uno specifico atto, all’interno di uno specifico procedimento penale, laddove, nel caso di specie, si trattava null’altro che di una nomina fiduciaria cui l’interessato aveva conferito una serie indefinita di poteri con la formula “conferisce altresì’ al predetto difensore procura speciale, con ogni potere connesso, nulla escluso limitato”, tra cui ne vengono elencati diversi, ma non quello di proporre istanza di revisione che, aggiunge la Corte d’appello, anche se inserito non sarebbe valso a trasformare un atto generico in una procura speciale. Aggiunge, inoltre, l’ordinanza che manca anche l’indicazione del procedimento penale per cui tale nomina è stata conferita, non essendovi quindi prova che detto atto sia riferito proprio al proc. pen. n. 2039/2015 RGNR RAGIONE_SOCIALEa Procura di Cagliari.
A fronte di tale, puntuale, apparato argomentativo, le doglianze difensive sono del tutto prove di pregio, riproponendo, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, censure già vagliate correttamente dalla Corte d’appello. Ne è quindi evidente l’inammissibilità per genericità attesa la aspecificità del motivo, ravvisabile ogni qualvolta il ricorso per cassazione è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 comma 1 lett. c), all’i nammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 – 01).
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2.2. Il motivo è peraltro, in diritto, manifestamente infondato.
Ed infatti, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di revisione, è inammissibile l’istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale RAGIONE_SOCIALEa richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 – 01 che, in motivazione, ha precisato che l’inammissibilità permane anche a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione).
Nella specie, l’atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura “conferisce procura speciale”, non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione, mentre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 122 cod.proc.pen., la procura deve contenere la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto per cui è conferita e deve, dunque, fare espresso riferimento al potere di presentare istanza di revisione. Il difetto di procura speciale, inoltre, era a maggior ragione evidente mancando l’indicazione del procedimento penale per il quale detta nomina era stata conferita, essendo infatti evidente (e la stessa articolazione del ricorso lo dimostra, richiamando altre decisioni che vedono imputato lo stesso ricorrente), che l’istanza di revisione, atto personalissimo RAGIONE_SOCIALEa parte, deve riguardare uno specifico processo conclusosi con sentenza irrevocabile, non essendo quindi nemmeno genericamente ammissibile il riferimento nella procura speciale ad un potere “generico” di presentare istanza di revisione se non espressamente e specificamente riferita ad un procedimento penale.
2.3. Prive di pregio sono, poi, le considerazioni svolte dalla difesa sia quanto alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, cod. proc. pen., attesa l’inestensibilità del giurisprudenza maggiormente “permissiva” circa la mancanza di rigidità RAGIONE_SOCIALEe forme sulla semplice nomina fiduciaria all’atto attributivo RAGIONE_SOCIALEa procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen. che, pur non dovendo contenere formule sacramentali (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278026), deve pur sempre essere da consentire, per il tenore dei termini usati nella redazione RAGIONE_SOCIALEa procura speciale e per la sua collocazione, di escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa parte, incertezza nella specie invece sussistente non menzionando l’atto il potere di presentare istanza di revisione.
Né, ancora, rileva la circostanza che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile l’istanza “de plano” per difetto di legittimazione in capo al difensore, ritenuto sprovvisto di procura speciale, in quanto si tratta di modalità espressamente contemplata dall’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., che consente la declaratoria di inammissibilità senza preventiva attivazione del contraddittorio “quando la richiesta è proposta senza l’osservanza degli artt. 633 [..1” Infine, non rileva la circostanza che l’esistenza di un rapporto fiduciario tra il r corrente ed il difensore potesse desumersi dalla difesa svolta nel corso del giudizio, atteso che la circostanza che possa essere provato “per facta concludentia” l’esistenza di una nomina fiduciaria, non esclude che debba comunque essere rispettata la forma richiesta dall’art. 633, cod. proc. pen., ossia la circostanza che la richiesta di revisione debba essere proposta o “personalmente” o “per mezzo di procuratore speciale”.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Ed invero, quanto al giudizio di manifesta estraneità RAGIONE_SOCIALEa richiesta alle ipotesi di cui all’art. 630, cod. proc. pen., correttamente la Corte d’appello considera anzitutto inammissibile l’istanza in relazione all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa lett. A) RAGIONE_SOCIALE‘a 630 citato, evidenziando come tale previsione si riferisce a due procedimenti penali diversi conclusisi con due distinte pronunce irrevocabili di condanna, laddove nel caso in esame si pretenderebbe di far valere come giudicato inconciliabile la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale di questa Certe all’interno del medesimo procedimento penale, sentenza non soggetta ad ulteriori termini di impugnazione e quindi essa stessa produttiva di giudicato parziale, in quanto relativo ai soli reati di furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avendo riguardato l’annullamento solo il delitto associativo, non potendo dunque la stessa confliggere con la sentenza di merito oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua valutazione (e, aggiunge questa Corte, con sentenze di merito che si sono pronunciate su fatti diversi da quelle di cui si discute), avendo il potere di annullarla in tutto o in parte, come in effetti accaduto nel caso i esame.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello, fondandosi la richiesta sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, comma primo, lett. a), cod. pro pen., ha esercitato un controllo giurisdizionale che ha condotto alla declaratoria . 9 RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza per manifesta infondatezza, verificando l’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, senza estendere tale controllo alla “tenuta” RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di revisione rispetto ai
contenuti RAGIONE_SOCIALEa ulteriore pronuncia (che, invece, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente realizzato in contraddittorio: Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Rv. 271821 – 01).
3.2. Analogamente, quanto alla estraneità RAGIONE_SOCIALEa richiesta all’ipotesi di cui alla lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 citato, la Corte d’appello ha ritenuto che non riveste valenza di prova nuova l’intervenuta procedibilità a querela di parte del delitto di furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La soluzione offerta dalla Corte territoriale, pur corretta, merita un sintetico approfondimento in diritto. Ed invero, osserva il Collegio, come sia in atto un contrasto sul tema posto dal ricorso. Un primo orientamento nega tout court che la mancanza di una condizione di procedibilità possa integrare il presupposto ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Secondo Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, sicché non può costituire “prova nuova” un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio, con la conseguenza che l’esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. In analoga prospettiva, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230287 ha affermato che, in tema di revisione, mentre per “prove nuove” devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, va però precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perché investito del dovere di trarne d’ufficio le conseguenze in punto di applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge; nel caso di specie, relativo alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza COGNOME ha rilevato come il “fatto” dedotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, comma 1, cod. proc. pen. coincidesse con l’ipotesi concreta dedotta nell’imputazione, sicché ha ritenuto che, in tal caso, non potesse farsi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. Per l’affinità con l’imposta zione seguita dal primo orientamento, può essere qui richiamato l’indirizzo che ritiene inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per· prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274919), non potendo dilatarsi il concetto di “prova nuova” fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente (Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010 Rv. 248726).
Secondo il diverso indirizzo accolto da Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, Rv. 269826 (richiamata dal ricorrente), in tema di revisione, rientra nella nozione di “prova nuova” la rilevazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., devono considerarsi tali si le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; dato atto che la richiesta di revisione si fondava sull’essere il reato di cui all’art. 609-bis, secondo comma, cod. pen., per il quale vi era stata condanna, improcedibile per mancanza di querela, in quanto all’epoca dei fatti la vittima era sedicenne, la Quarta Sezione osserva che, in materia di revisione, l’art. 631 cod. proc. pen. prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta devono essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto – oltre che nei casi di cui agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen., anche – nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. (“se l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.4. Ritiene il Collegio, in ciò condividendo l’approdo cui è pervenuta la Quinta sezione penale di questa Corte (Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022, Rv. 282824), che entrambi gli indirizzi richiamati prestino il fianco ad alcuni riliev critici.
Ripercorrendo l’argomentare di Sez. U. Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443 – 01), la “prova nuova” di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve introdurre nel processo di revisione un fatto idoneo a vincere la resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile. Ora, il primo orientamento – oltre a evocare, in alcuni passaggi motivazionali, la nozione di prova nuova accreditata dall’indirizzo poi superato da Sez. U, Pisano (in particolare, lì dove si afferma che non può costituire “prova nuova”
un elemento già esistente negli atti processuali) – svilisce la possibilità che, attraverso la “prova nuova”, sia introdotto un fatto capace di dar conto RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità per il reato per il quale è intervenuta condanna. È il caso, ad esempio, valutato da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio, Rv. 213962, in cui, in relazione alla condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista, fu considerata prova nuova ai fini RAGIONE_SOCIALEa revisione quella avente ad oggetto il fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 dicembre 1990, n. 386. “Simmetrica”, per così dire, è la considerazione critica riferibile al secondo orientamento. Il condivisibile rilievo per cui la revisione può essere finalizzata anche a un proscioglimento per improcedibilità del reato, non può condurre a qualificare come “prova nuova” la mera diversa – magari anche corretta – valutazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie come procedibile a querela, in realtà non proposta (ossia, la semplice rilevazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è intervenuta condanna); un’impostazione del genere, priva la nozione di “prova nuova” del suo oggetto necessario, ossia, come si è detto, RAGIONE_SOCIALEa rappresentatività di un fatto – estraneo al compendio probatorio valutato nel processo – in grado di rendere ragione RAGIONE_SOCIALEa procedibilità a querela e, quindi, di scardinare il giudicato formatosi sul reato per il quale la querela non era stata proposta. Guardando al caso esaminato da Sez. 4, n. 17170 del 2017, cit., una “prova nuova” valida ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. potrebbe, ad esempio, essere rappresentata dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘età RAGIONE_SOCIALEa vittima, che dimostri come all’epoca del fatto di violenza sessuale la stessa aveva un’età tale da rendere il reato procedibile a querela (non presentata). Anche per quanto riguarda la prescrizione, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze sopra richiamata circa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per prescrizione dei reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte deve essere temperata, potendo conoscere un’eccezione nel caso in cui, attraverso la richiesta di revisione, sia introdotta una “prova nuova” relativa, ad esempio, a un fatto dimostrativo di una diversa – anteriore – individuazione del tempus commissi delicti, tale da far sì che durante il giudizio si fosse perfezionata (anche per l’assenza di impugnazioni inammissibili) la fattispecie estintiva del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le conclusioni raggiunte possono essere sintetizzate nei seguenti termini: in tema di revisione, rientra nella nozione di “prova nuova”, rilevante a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la prova – sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna o scoperta successivamente ad essa ovvero non acquisita nel precedente giudizio oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente – avente a oggetto un fatto dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa procedibilità a querela
(non presentata) del reato per il quale è intervenuta condanna, mentre non rientra in detta nozione la mera rilevazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna irrevocabile.
3.5. La circostanza, infine, che non possa qualificarsi come “prova nuova” quella costituita dalla sopravvenuta mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità per effetto del D.Igs. n. 150/2022, come invece sostenuto dalla difesa, trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato infatti che in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa quale si chiede la revisione (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 – 01 che ha evidenziato come, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura mista – sostanziale e processuale – RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l’insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma quarto, cod. pen).
Nel caso di specie, la modifica normativa è intervenuta antecedentemente (30.12.2022) al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa quale si chiede la revisione, coincidente con la data RAGIONE_SOCIALEa lettura del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4932/2023, con cui la Quarta sezione penale di questa Corte ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità del NOME COGNOME con riferimento: al capo 17), per il furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un’utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a NOME COGNOME (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 41), per il furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un’utenza attiva in Senorbi (CA) intestata a NOME COGNOME (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 48), per il furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un’utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a NOME COGNOME (il 9 maggio 2015); al capo 49), per il furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un’utenza attiva in Vallerrnosa (CA) intestata alla RAGIONE_SOCIALE (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 50), per il furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un’utenza attiva in Vallernnosa (CA)
intestata alla RAGIONE_SOCIALE (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 51), per il furto aggravato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un’utenza attiva in Siliqua (CA) intestata a COGNOME NOME (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015).
3.6. Peraltro, e conclusivamente, ad ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa assoluta mancanza di pregio RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive, va aggiunto che proprio la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Quarta sezione penale, pur premettendo che a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma “COGNOME” tali delitti erano divenuti procedibili a querela (cfr. pag. 23, § 8), aveva ex professo ritenuto irrilevante la modifica introdotta dalla predetta riforma, aderendo all’orientamento formatosi con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, secondo cui la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘istanza di punizione e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità», precisando come, nel caso di specie, la costituzione fosse stata coltivata senza opposizione da parte RAGIONE_SOCIALEa difesa degli imputati (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432).
4. L’assorbente valenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione per come illustrate con riferimento ai primi due motivi, rende ragione del mancato esame RAGIONE_SOCIALEe doglianze sviluppate con riferimento al terzo ed al quarto motivo, la cui fondatezza presupporrebbe la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘assunto difensivo secondo il quale l’istanza revisione non risulta proposta fuori dalle ipotesi indicate dall’art. 634, cod. proc. pen., circostanza invece palesemente smentita da quanto supra argomentato nel valutare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione.
La conformità normativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità, per le ragioni dianzi esplicitate, al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 634, cod. proc. pen., esime pertanto questa Corte dall’esaminare i restanti due motivi di ricorso, essendo stata infatti correttamente seguita la procedura “de plano” dalla Corte d’appello, contestata nel terzo motivo di ricorso, sia nel rilevare il difetto di legittimazione difensiv per la mancanza di valida procura speciale (art. 633, co. 1, richiamato dall’art. 634, co. 1, cod. proc. pen.), sia nel rilevare la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza per difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni individuate dall’art. 630, lett. a) e lett. c), cod. p pen., dovendosi infatti ribadire che il presupposto RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile “ictu
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ocu/i” e senza necessità di approfonditi esami, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770 – 01): ciò che giustifica, pertanto, la lamentata mancanza di motivazione di cui all’ultimo motivo, vizio del tutto insussistente atteso che, avendo la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’istanza di revisione, non avrebbe non solo dovuto ma, soprattutto, nemmeno potuto esaminare “nel merito” la decisività degli elementi di prova nuova illustrati dal ricorrente, pena, sì, in questo caso, l’anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3000 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso, il 9 gennaio 2024
Il Consi ensore
Il Presidente