Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza dell’8/6/2023 questa Corte Suprema, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile (tra gli altri) il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza emessa il 7/3/2022 dalla Corte di appello Catanzaro.
Rilevato che l’imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento della decisio
Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto dai difens fiduciari – AVV_NOTAIO – senza il rilascio di una pre procura speciale, non citata né allegata. Questa Corte, infatti, ha già affe con il Supremo Consesso – che è inammissibile, per difetto di legittimazi soggettiva, il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pe correzione dell’errore di fatto proposto, nell’interesse del condannat difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. ( U, n. 32744 del 27/11/2014, COGNOME, Rv. 264048; successivamente, tra le altr Sez. 2, n. 19181 del 27/3/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 33989 del 27/6/202 Piccoli). Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la particolarità del ric straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. cod. proc. pen.) latamente assimilabile – per i possibili effetti resci rescissori – all’istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica pr condannato che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autori difensore a proporre e presentare l’atto impugnatorio diretto alla correzione errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr: Sez. 4, n. 27/06/2002, COGNOME, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, COGNOME, Rv 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 252456; Sez. 6, n 28713 del 11/05/2012, COGNOME, Rv. 253246). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024
GLYPH
Il GLYPH nsigliere estensore
Il Presidente