Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 920 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata il 05/09/1979 in PERU’
avverso la ordinanza del 11/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2022 la Corte di appello di Torino respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOMECOGNOME in relazione alla sentenza di condanna alla pena di nove mesi di reclusione e 450 euro di multa, emessa il 2 luglio 2021 dal Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2021, per il reato previsto dall’art. 493-ter cod. pen.
Ha proposto ricorso NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In contrasto con le pronunce delle Sezioni Unite sul tema, la Corte di appello ha confuso il profilo della validità della notifica con quello della mancata incolpevole conoscenza del processo da parte dell’imputata, rimasta all’oscuro dello svolgimento del processo.
La ricorrente non ebbe mai contatti con il difensore di ufficio, al quale vennero eseguite tutte le notifiche, a partire da quella di fissazione dell’udienza preliminare, stante l’assenza del destinatario e del domiciliatario nel domicilio eletto nel verbale di identificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore privo della procura speciale per presentare ricorso per cassazione.
In atti risulta solo la nomina a difensore di fiducia dell’avv. NOME in calce alla richiesta di rescissione del giudicato presentata in Corte d’appello il 28 settembre 2022.
L’art. 629 -bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, del codice di rito.
Quanto all’impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l’art. 629-bis rinvia all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto c prevede, per la proposizione sia della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (v., ad es., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276080).
Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264048).
Va ribadito, pertanto, che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiv ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difen non munito di procura speciale autenticata (Sez. 5, n. 6229 del 17/11/202 dep. 2021, Preda, Rv. 280534 nonché Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dell somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei moti dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 28 novembre 2023.