Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29323 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29323 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposta da: 1.COGNOME NOME nato a Hilden (Germania) il 19/04/1972 2.COGNOME NOME nato a Gela il 28/03/1984 3.G.RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal l’avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALEricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 30/10/2024, che ha confermato il provvedimento del giudice delegato del 20/6/2024 di rigetto dell’istanza di restituzione avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto due autovetture Maserati ad essa intestate, oggetto di confisca di prevenzione nell’ambito del sequestro del compendio aziendale della società RAGIONE_SOCIALE (società in sequestro penale nel proc. n. 2952/15 RGNR, e oggetto di confisca di prevenzione nei procedimenti nn. 76, 77 e 79 del 2020 in data antecedente all’apposizione del vincolo), oggetto di compravendita tra quest’ultima società e la RAGIONE_SOCIALE
Con i ricorsi per cassazione si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 52 del D.lgs. 149/2011, in relazione al diniego della restituzione alla RAGIONE_SOCIALE delle due autovetture.
I procedimenti che hanno colpito la società RAGIONE_SOCIALE non possono influire sulle posizioni degli odierni ricorrenti, ai quali già da tempo sono stati restituiti tutti i beni immobili e il comparto di varie società, in quanto Ł venuto meno il vincolo del sequestro penale e prevenzionale, al quale le autovetture erano sottoposte nel procedimento 775/2016 RGNR e 25/2016 RMP. Manca il presupposto giuridico per giustificare la mancata restituzione delle
Sent. n. sez. 561/2025
CC – 16/04/2025
due autovetture delle quali mai, in sette anni, si era chiesto il pagamento del residuo e l’inizio di una procedura esecutiva da parte dell’amministrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili.
L’esercizio dei diritti connessi ad una situazione creditoria verso il soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale deve, per legge, avvenire a mezzo difensore munito di procura speciale, posto che si tratta di azionare una pretesa squisitamente civilistica.
E, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; nØ, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 COGNOME, Rv. 260894).
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME