Procura Speciale per l’Impugnazione: Requisito Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per le parti private diverse dall’imputato, la presentazione di un’impugnazione richiede una procura speciale impugnazione. L’assenza di questo atto formale comporta una conseguenza drastica e insanabile: l’inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto terzo, interessato alla restituzione di alcuni beni confiscati nell’ambito di un procedimento penale a carico di un’altra persona. Il terzo si era opposto a un provvedimento del Tribunale che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della confisca. L’atto di impugnazione, qualificato come ricorso per cassazione, è stato trasmesso alla Suprema Corte per la valutazione.
La Questione della Procura Speciale per l’Impugnazione
All’esame preliminare degli atti, il Collegio della Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio formale decisivo. L’atto di impugnazione era stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato, il quale, però, non risultava munito della specifica procura speciale impugnazione richiesta dall’articolo 100 del codice di procedura penale. Nell’intestazione dell’atto, il legale si qualificava semplicemente come ‘difensore’, senza menzionare la sua veste di ‘procuratore speciale’ per quel specifico giudizio di impugnazione.
La Differenza Cruciale tra Difensore e Procuratore Speciale
È importante sottolineare che, mentre il difensore rappresenta tecnicamente l’assistito, il procuratore speciale riceve un mandato specifico per compiere un determinato atto processuale in nome e per conto del proprio cliente. Per le parti private diverse dall’imputato, la legge richiede questo mandato specifico per presentare un’impugnazione, a garanzia della piena consapevolezza e volontà della parte di procedere con il ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno richiamato precedenti sentenze, incluse quelle delle Sezioni Unite, che affermano in modo netto come la mancanza della procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. non sia un vizio sanabile.
A differenza di quanto previsto nel processo civile dall’art. 182 c.p.c., nel processo penale non è possibile concedere un termine alla parte per regolarizzare la propria posizione depositando tardivamente la procura mancante. La mancanza di questo requisito formale al momento della presentazione del ricorso comporta direttamente e inevitabilmente l’inammissibilità dell’impugnazione. Questa rigidità si giustifica con l’esigenza di certezza e di rispetto delle forme prescritte a pena di decadenza nel processo penale.
Le Conclusioni
Le conseguenze per il ricorrente sono state significative. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, che ha impedito alla Corte di esaminare il merito della sua richiesta, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data l’assenza di elementi che potessero escludere una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito per i legali: quando si rappresenta una parte privata diversa dall’imputato, è essenziale assicurarsi di essere muniti di una procura speciale ad hoc prima di depositare qualsiasi atto di impugnazione, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche per il cliente.
Perché il ricorso del terzo interessato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha sottoscritto non era munito della procura speciale richiesta dall’art. 100 del codice di procedura penale per le parti private diverse dall’imputato.
La mancanza della procura speciale poteva essere sanata in un secondo momento?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la mancanza della procura speciale al momento del deposito del ricorso è un vizio insanabile e comporta l’immediata inammissibilità dell’impugnazione, senza possibilità di concessione di un termine per la regolarizzazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di PALERMO, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 24 novembre 2023, la Corte · di appello di Palermo . -qualificato come ricorso per cassazione l’atto di impugnazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME (terzo interessato alla restituzione di beni confiscati nella procedura a carico di NOME COGNOME) avverso il provvedimento di rigetto della opposizione avverso il provvedimento del Tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della confisca- trasmetteva gli atti a questa Corte per l’esame del ricorso.
Osserva preliminarmente il Collegio che, come dato evincere dall’esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del dovuto esame preliminare di ammissibilità, l’atto di impugnazione qui trasmesso dalla Corte di Palermo è stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato, non munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.); del resto, nella epigrafe dell’atto il difensore si qualific solo per tale, senza indicare anche la qualità di procuratore speciale del proprio assistito. La conseguente inammissibilità (Sez. 3, sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260984) neppure è sanabile: “La mancanza della procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione”.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuna al versamento di una somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.