Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33550 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 33550  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
L’impugnato provvedimento ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato l’imputato per truffa aggravata e sostituzione di persona, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare, essendo quello allegato all’impugnazione da ritenersi generico.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) poiché la Corte d’appello, con la propria decisione, pretende in sostanza che una procura abbia i requisiti propri dell’atto di impugnazione (indicazione del provvedimento impugnato, con indicazione della data di pronuncia e del giudice che lo ha emesso), mentre nel caso di specie la specificità è assicurata dalla indicazione del numero di “RGNR delle indagini preliminari” e la conoscenza dell’appello da parte dell’imputato è confermata dalla data della procura, successiva alla pronuncia della sentenza. Irrilevante è, poi, l’inserimento nel
mandato ad impugnare di una serie di facoltà defensionali relative ad attività non ‘spendibili’ in appello, in forza del principio quod abundat non vitiat.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per ulteriore corso.
La conclusione cui perviene l’ordinanza oggi contestata, in ordine alla insufficiente specificità della procura conferita dall’imputato per proporre appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, è basata su argomenti manifestamente illogici, censurabili per tale ragione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Infatti, dedurre la aspecificità dell’atto dal fatto che esso faccia riferimento solamente al numero di notizia di reato (piuttosto che a quello della sentenza) ovvero dall’inserimento nell’atto di un elenco di facoltà non direttamente collegate al potere di presentare l’impugnazione per conto del cliente, non appare logico, in presenza di ulteriori fattori che, interpretati nello spirito del favor impugnationis, che deve sempre caratterizzare l’attività giudiziale delle Corti, tanto d’appello che di cassazione, vanno valorizzati nella direzione opposta.
Ci si riferisce, in particolar modo, alla posteriorità della procura rispetto all pronuncia appellata, circostanza che, unitamente al riferimento generale al numero di R.G.n.r., induce a collegare inevitabilmente l’atto ad una consapevole deliberazione dell’imputato di presentare l’impugnazione, una volta reso edotto dell’esito della pronuncia di primo grado, che era già stata pronunciata nei suoi confronti.
 Per contro, dedurre la genericità della procura dall’inserimento, nell’atto, di una serie di facoltà non collegate all’esercizio del diritto di impugnazione, è un’operazione concettualmente non corretta, poiché, pur trattandosi di addizioni effettivamente superflue ai fini dell’atto (il mandato ad impugnare), esse non sono causa di invalidità o di inefficacia dell’atto stesso, e quindi non dovrebbero essere utilizzate nemmeno a fini interpretativi contra reum.
 Per tali ragioni, l’ordinanza va annullata, senza invio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila, per ulteriore corso.
P .Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presi ente